Sentenza del 27/09/2016 n. 1140 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Natura del canone televisivo - Competenza territoriale dellaCommissione Tributaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la natura del canone televisivo e la competenza territoriale della Commissione Tributaria. Sosteneva, in particolare, che il canone fosse una tassa o un corrispettivo collegato alla fruizione del servizio radiotelevisivo e che la controversia dovesse essere trattata dalla Commissione Tributaria del luogo di propria residenza.
La decisione
La sentenza ha qualificato il canone televisivo come imposta, non come tassa, poiché non costituisce il corrispettivo di un servizio specificamente reso al contribuente. Il presupposto dell'imposizione è il possesso di un apparecchio idoneo alla ricezione radiotelevisiva, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. È stato inoltre stabilito che la competenza territoriale della Commissione Tributaria si determina in base alla sede dell'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso o curato l'atto e i controlli, non in base alla residenza del contribuente. Pertanto, il ricorso è risultato infondato rispetto alle contestazioni esaminate.
Norme richiamate
Disciplina del canone radiotelevisivo
Il canone è qualificato come imposta patrimoniale, il cui presupposto è il possesso di un apparecchio radiotelevisivo e non l'effettiva visione o utilizzazione dei programmi.
Norme sulla competenza territoriale delle Commissioni Tributarie
La competenza territoriale è collegata alla sede dell'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto o svolto i controlli, anziché al domicilio o alla residenza del contribuente.
Massime di principio
- Un prelievo è qualificabile come imposta quando il suo presupposto è una situazione o capacità economica individuata dalla legge e non la fruizione individuale di un servizio specifico.
- Per il canone televisivo, l'obbligo può sorgere dal semplice possesso di un apparecchio idoneo alla ricezione, anche se il contribuente dichiara di non utilizzare concretamente il servizio.
- Nelle controversie tributarie, la competenza territoriale va verificata con riferimento all'ufficio che ha emesso l'atto o curato l'accertamento, salvo diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
- La sola residenza del contribuente non determina necessariamente il giudice tributario territorialmente competente.
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