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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19169/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e che aveva negato le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva. I motivi dedotti erano due: il primo contestava il giudizio di responsabilità, il secondo censurava il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte rileva però che entrambi i motivi sono sviluppati con argomenti di merito e senza un adeguato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale è ritenuta immune da vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata e fossero, in sostanza, richieste di rivalutazione del merito. Quanto al primo motivo, richiama il principio secondo cui il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è integrato da qualsiasi coazione, anche indiretta, idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta e a dolo specifico. Quanto al secondo motivo, richiama il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata previsto dall'art. 69, comma quarto, c.p. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, c.p.

    pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 3, comma 1, D.L. 198/2009?

    null

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di merito senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre specifici vizi logici o giuridici.
  • Ai fini della configurabilità del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è sufficiente una qualsiasi forma di coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale; il reato è di mera condotta e richiede dolo specifico.
  • L'art. 69, comma 4, c.p. preclude il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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