Sentenza n. 308/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all’importo complessivo di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 10 aprile 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, per un valore annuo di € 500,00, con condanna complessiva del Ministero a € 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea della sentenza nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale somma non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e a tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. La domanda di astreinte è stata respinta. Il TAR ha ritenuto ostativa, in concreto, la nomina del commissario ad acta, insieme alla crisi della finanza pubblica, all’ammontare del debito pubblico e alla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge strutture ministeriali e soggetti esterni quali SO.GE.I. e CONSAP, nell’ambito di un contenzioso seriale di eccezionale entità. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei confronti dell’amministrazione pubblica la sua applicazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Modifica l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giudiziari.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Rileva ai fini della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, applicata nel giudicato ottemperando anche al docente che aveva prestato servizio a tempo determinato.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza impone all’amministrazione un obbligo specifico di conformazione e l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
- La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni consentono di attivare il giudizio di ottemperanza, purché sia comprovato anche il passaggio in giudicato del titolo.
- In sede di ottemperanza, il giudice può imporre all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente alla luce della nomina del commissario ad acta, dei vincoli e delle difficoltà di bilancio, della complessità dell’adempimento e dell’eventuale contenzioso seriale.
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