Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo incolpevole mancata conoscenza del processo: si censura la sentenza del Tribunale di Trieste (10/07/2020) divenuta irrevocabile, per essere stata celebrata in absentia. La difesa ha contestato che la Corte territoriale si sia limitata a verifiche formali sulle notificazioni e sugli indici di conoscenza (nomina del difensore di fiducia, elezione di domicilio), senza accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale con il domiciliatario; è stato rilevato che l'avv. Rossi, nominato difensore fiduciario il 27/09/2016, in realtà non avrebbe avuto rapporti con l'assistito e avrebbe poi rinunciato, rendendo inefficace la domiciliazione. Si è inoltre dedotto che Beluli, pur soggiornando in Albania, al rientro sia stato informato e notificato dell'ordine di esecuzione, fatto che secondo la difesa avrebbe dovuto influire sulla valutazione dell'effettiva conoscenza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato, in concreto, i convergenti indici di conoscenza del processo: la nomina e la mantenuta accettazione del difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso il suo studio, la partecipazione del difensore all'udienza preliminare e la regolare notificazione al domiciliatario del decreto che disponeva il giudizio. La successiva rinuncia del difensore è stata ritenuta insufficiente, senza elementi specifici addotti dal ricorrente, a dimostrare che non si fosse realizzato un effettivo rapporto informativo e, quindi, la mancanza della conoscenza effettiva. In mancanza della prova dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, non è stata disposta la rescissione del giudicato e la condanna rimane efficace.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per il condannato in absentia che provi che l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; lo strumento è assorbente e richiede prova della incolpevole mancata conoscenza.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Elenca indici (es. elezione di domicilio, nomina del difensore, misure cautelari) che possono giustificare la presunzione di conoscenza del processo; tali indicatori sono però meri indici da valutare nella loro effettività nel caso concreto e non presunzioni assolute.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo quando non è acquisita la certezza della conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato; il processo può celebrarsi solo dopo prova che l'imputato abbia volontariamente scelto di non partecipare conoscendo accuse e data udienza.
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Disciplina parallela per l'appello circa la sospensione e la valutazione della conoscenza dell'imputato, richiamata nel quadro dei rimedi quando il processo è celebrato in assenza.
art. 635 cod. proc. pen.
Prevede la sospensione dell'esecuzione in attesa del provvedimento che decide sulla rescissione del giudicato; citato come rimando procedurale connesso all'istanza di rescissione.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma relativa all'incidente di esecuzione; la Corte sottolinea che le nullità assolute derivanti da celebrazione in assenza non possono essere efficacemente dedotte con l'incidente di esecuzione una volta intervenuto il giudicato, restando aperta la via della rescissione ex art. 629-bis.
artt. 148 e ss. cod. proc. pen.
Riguardano le regole formali delle notificazioni; la Corte richiede che prima di valutare l'effettiva conoscenza sia accertata la regolarità formale delle notificazioni previste.
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale contestata in primo grado (reato per cui Beluli è stato condannato); citata in riferimento al capo di imputazione per cui è intervenuta la sentenza irrevocabile.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Ha riformato la disciplina dell'assenza dell'imputato e degli strumenti di protezione (incidendo sul regime dell'art. 629-bis); applicabile al presente procedimento e richiamata per il corretto uso dello strumento rescissorio.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 71 e modifiche art. 162 c.p.p.)
Ha ridefinito la collocazione normativa dell'art. 629-bis e modifiche correlate; richiamata per inquadrare il regime attuale dell'istituto.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono indici rilevanti di conoscenza del processo, ma non presunzioni assolute: il giudice deve accertare l'effettività del rapporto difensore-assistito.
- La verifica della conoscenza effettiva richiede valutazione concreta e può comprendere la durata del rapporto, la partecipazione del difensore alle fasi processuali e le notificazioni ricevute dal domiciliatario; una successiva rinuncia del difensore non annulla automaticamente la precedente efficacia informativa.
- Chi chiede la rescissione del giudicato deve provare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; deduzioni generiche o postume sulla crisi del rapporto con il difensore sono, di per sé, insufficienti.
- Le regole formali sulle notificazioni (art. 148 e ss.) vanno sempre verificate; se formali notificazioni al domiciliatario risultano regolari, occorre poi dimostrare l'inefficacia concreta di tali modalità o la volontaria sottrazione per ottenere la rescissione.
- Il comportamento successivo dell'imputato (es. rientro dall'estero con controlli e notifiche) può essere rilevante ma non è decisivo se, prima, sono emersi elementi che indicano conoscenza o negligenza rispetto agli obblighi di informarsi sul processo.
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