Cassazione Penale, Sentenza n. 19576/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della VII Sezione della Corte di Cassazione del 10/10/2023 che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3/10/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. La ricorrente ha dedotto che in data 5/10/2023 era stata depositata tramite PEC la remissione della querela da parte della persona offesa, con firma della stessa e accettazione dell'imputata, e che tale remissione non era stata considerata dalla Corte di Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha accertato che la remissione della querela era stata formalmente depositata (PEC 5/10/2023) e che le formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p. erano rispettate. Applicando l'art. 152 c.p. e il principio consolidato dalle Sezioni Unite, ha dichiarato estinto il reato per remissione della querela, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 10/10/2023 e la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3/10/2022. Ha inoltre condannato Chami Ghita al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., non risultando diverso accordo nell'atto di remissione.
Norme richiamate
art. 625-bis cod.proc.pen.
art. 625-bis cod.proc.pen.
Utilizzato come rimedio per impugnare l'ordinanza della Corte di Cassazione e far rilevare la remissione di querela sopravvenuta; strumento procedurale per chiedere la rilevazione dell'estinzione del reato.
art. 339 cod.proc.pen.
Richiama le formalità essenziali per la remissione di querela; la Corte ha ritenuto che tali formalità fossero rispettate nel deposito via PEC.
art. 340 cod.proc.pen.
art. 340 cod.proc.pen., comma 4
Disciplina conseguenze procedurali e prevede la possibilità di condannare al pagamento delle spese processuali nonostante l'estinzione del reato; applicata per condannare la ricorrente alle spese in mancanza di diverso accordo.
art. 152 cod.pen.
Stabilisce che la remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela della persona offesa; la Corte lo ha applicato per dichiarare l'estinzione del reato.
artt. 110 e 640 cod.pen.
Indicano la fattispecie penalmente contestata (concorso in truffa/appropriazione); richiamate per contestualizzare la vicenda sostanziale.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità; il giudice di legittimità deve rilevarla.
Massime di principio
- La remissione di querela, se formalizzata rispettando le formalità previste (artt. 339 e 340 c.p.p.) e accettata, estingue il reato perseguibile a querela anche se depositata durante il giudizio di cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio.
- La remissione sopravvenuta prevale su questioni processuali come l'inammissibilità del ricorso: se il reato si estingue, va dichiarata l'estinzione e si procede all'annullamento senza rinvio quando possibile.
- Il deposito tramite PEC, corredato da firme e accettazione, può integrare la forma richiesta per la remissione di querela a condizione che sia documentalmente provato.
- Nonostante l'estinzione del reato, il giudice può disporre la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., salvo diverso accordo contenuto nell'atto di remissione.
- Per far valere efficacemente una remissione in Cassazione conviene proporre tempestivamente il rimedio procedurale idoneo (ad es. art. 625-bis) e allegare la documentazione che dimostri la data, la sottoscrizione e l'accettazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →