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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44467/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di due aeromobili immatricolati negli USA (N972EU e N507KB), contestando: 1) la configurabilità del delitto di contrabbando doganale in presenza della normativa UE (Reg. UE 965/2012) che consentirebbe l'uso di aeromobili non complessi immatricolati in Paesi terzi senza iscrizione nel registro nazionale; 2) l'assenza di obbligo doganale/IVA perché l'aeromobile sarebbe stato regolarmente immesso in libera pratica o l'IVA sarebbe già stata assolta in altri Stati membri; 3) la preclusione all'adozione di un secondo decreto di sequestro (ne bis in idem cautelare / consunzione dell'azione cautelare) in ragione della precedente revoca del sequestro da parte del PM; 4) la mancanza dei presupposti di urgenza/pericolo di dispersione degli aeromobili necessari a giustificare il sequestro.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi per cassazione. Ha ritenuto che: 1) non si è formata alcuna preclusione processuale a causa della precedente revoca del sequestro da parte del pubblico ministero, poiché la preclusione endoprocessuale si forma solo con pronunce decisorie emesse all'esito di procedimenti incidentali di impugnazione non più impugnabili; 2) la normativa UE (Reg. 965/2012) che consente l'uso di certi aeromobili non complessi immatricolati all'estero non esclude l'obbligo di IVA all'importazione e l'esigenza di iscrizione nel registro aeronautico nazionale quando il bene è destinato al consumo in Italia; 3) per i beni mobili registrati (come aeromobili) l'effettiva immissione al consumo va valutata con dati oggettivi (es. registrazione in pubblici registri) e il mantenimento di immatricolazione estera è indice della mancata nazionalizzazione; 4) l'onere di provare l'effettiva immissione al consumo in altro Stato membro (con conseguente assolvimento dell'IVA lì) grava sulla difesa; 5) la motivazione del giudice sulla sussistenza del pericolo di dispersione (targa estera, conferimento a trust) è adeguata e non manifesta carenza. Conseguentemente il sequestro è legittimo e confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali)

    Gli articoli richiamati (art. 36, art. 216, art. 250, art. 282, art. 295 ecc.) sono stati interpretati nel senso che l'uso di aeromobili immatricolati all'estero può far sorgere l'obbligo di nazionalizzazione e il debito d'imposta; l'immatricolazione nazionale è indice fondamentale dell'immissione al consumo.

  • art. 750 codice della navigazione

    L'iscrizione nel registro aeronautico nazionale è considerata elemento tipico e vincolante per la qualificazione del velivolo come nazionale e per l'accertamento della sua immissione al consumo.

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Il Regolamento autorizza, in alcuni casi, l'uso in UE di aeromobili non complessi immatricolati in paesi terzi, ma non esclude né sostituisce le norme doganali e fiscali nazionali relative all'immissione al consumo e al pagamento dell'IVA nel paese di destinazione finale.

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem cautelare / questioni cautelari)

    La Corte interpreta la preclusione cautelare come collegata a pronunce incidentali non più impugnabili; la mera revoca amministrativa o del PM non forma la preclusione endoprocessuale che vieti nuova azione cautelare.

  • DPR 633/1972, art. 67 (IVA all'importazione)

    L'IVA all'importazione è dovuta nel paese di effettiva immissione al consumo; l'assenza di imposizione in Italia è possibile solo se provato che il bene è stato effettivamente immesso al consumo in altro Stato membro con assolvimento dell'IVA lì.

Massime di principio

  • La revoca di un provvedimento cautelare da parte del pubblico ministero non impedisce, di per sé, l'adozione di un nuovo sequestro sugli stessi beni: la preclusione cautelare si forma solo con pronunce decisorie incidentali non più impugnabili.
  • Il possesso di immatricolazione estera di aeromobili è un forte indice di mancata nazionalizzazione; per i mezzi mobili registrati l'iscrizione nei registri pubblici è elemento oggettivo per valutare l'immissione al consumo e la conseguente obbligazione fiscale.
  • La normativa europea che consente l'uso di aeromobili immatricolati all'estero non annulla gli obblighi doganali e fiscali nazionali quando il bene sia destinato al consumo nel territorio dello Stato: il regolamento operativo/aviation non soppianta la normativa doganale/IVA.
  • L'onere di provare l'effettiva immissione al consumo in altro Stato membro (con assolvimento dell'IVA lì) grava sulla parte che lo invoca; pagamenti di dazi o IVA in altri Paesi sono irrilevanti se non dimostrano la destinazione al consumo in quei Paesi.
  • La valutazione del pericolo di dispersione del bene ai fini del sequestro può fondarsi su elementi concreti quali immatricolazione estera e strutture societarie/di trust estere; la motivazione sintetica ma coerente del giudice è sufficiente salvo vizi radicali.

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