Sentenza n. 15656/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, notificato il 18 aprile 2023, con cui l’amministrazione ha decretato la ricostruzione giuridica ed economica della carriera del ricorrente nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, dal 14 maggio 2001 al 12 marzo 2003, nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente anzianità assoluta e decorrenza assegni dalla data in cui sarebbe stato assunto nei suddetti ruoli qualora non fosse stato in un primo momento ingiustamente escluso dall'arruolamento; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2023: del provvedimento notificato il 13 settembre 2023 con cui l’amministrazione ha rettificato le promozioni del ricorrente alle qualifiche di “agente scelto”, “assistente”, “assistente capo”, “coordinatore”, nella parte in cui non ha disposto la retrodatazione delle predette promozioni tenendo conto della data in cui sarebbe stato assunto nei suddetti ruoli qualora non fosse stato ingiustamente escluso dall'arruolamento; nonché per il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, e alla retrodatazione delle promozioni di cui sopra tenendo conto della data in cui sarebbe stato assunto nei suddetti ruoli qualora non fosse stato in un primo momento ingiustamente escluso dall'arruolamento; nonché per il risarcimento del danno ingiusto causato dall'illegittima esclusione dal concorso per l'arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 5 aprile 2023 di ricostruzione giuridica ed economica della carriera per il periodo dal 14 maggio 2001 al 12 marzo 2003 e successivo provvedimento di rettifica delle promozioni alle qualifiche di agente scelto, assistente, assistente capo e coordinatore, impugnati nella parte in cui non riconoscevano la decorrenza dalla data di ammissione al corso degli altri candidati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inizialmente escluso dal concorso per l’arruolamento nella Polizia Penitenziaria bandito nel 1996, aveva ottenuto nel 2013 l’annullamento definitivo delle esclusioni. Contestava i provvedimenti adottati nel 2023 in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11732/2022, sostenendo che la ricostruzione della carriera e la retrodatazione delle promozioni dovessero decorrere dalla data in cui sarebbe stato ammesso al corso insieme agli altri candidati. Deduceva violazione delle norme sul procedimento amministrativo, delle disposizioni del codice civile e del d.lgs. n. 443/1992, violazione del giudicato e del principio di retroattività, carenza di potere, violazione degli artt. 2697 c.c. e 64 c.p.a., eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, abnormità e disparità di trattamento, nonché violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Chiedeva inoltre l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e il risarcimento del danno da illegittima esclusione. Nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9084/2025, aveva parzialmente riformato le pronunce di primo grado, riconoscendo la decorrenza giuridica dell’assunzione dalla data di ammissione al corso degli altri candidati e il conseguente diritto alla retrodatazione ai fini degli avanzamenti di carriera.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le domande di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e di risarcimento, perché già definite con la sentenza del Consiglio di Stato n. 9084/2025: il principio del ne bis in idem impedisce una nuova pronuncia sulle medesime domande. Ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento dei provvedimenti del 2023 per sopravvenuta carenza di interesse. Tali atti erano esecutivi della sentenza del TAR n. 11732/2022, poi parzialmente riformata in appello; per effetto espansivo esterno del giudicato, sono stati caducati nella parte incompatibile con la decisione del Consiglio di Stato, che impone all’Amministrazione di rideterminarsi e di adottare, ove non già fatto, nuovi atti conformi. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità originaria delle singole censure. Spese integralmente compensate, in ragione delle circostanze del caso e del fatto che gli atti erano stati adottati in coerente esecuzione di una pronuncia di primo grado successivamente riformata.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
in ragione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa controversia (che per consolidata giurisprudenza è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati
Il giudicato impedisce che il giudice decida nuovamente domande già definite; tale preclusione opera anche nel processo amministrativo.
art. 324 c.p.c.
in ragione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa controversia (che per consolidata giurisprudenza è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati
Il giudicato impedisce una nuova decisione sulle domande già definite e previene la ripetizione di attività processuali e il contrasto tra giudicati.
art. 39, comma 1, c.p.a.
in ragione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa controversia (che per consolidata giurisprudenza è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati
Il rinvio esterno consente l’applicazione al processo amministrativo del principio del ne bis in idem desunto dalle norme processuali civili.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La circostanza che tali provvedimenti trovavano il loro espresso, immediato e diretto fondamento nelle statuizioni della sentenza Tar Lazio, V, n. 11732/2022 (richiamata quale presupposto tanto dell’atto gravato con il ricorso, quanto di quello impugnato con i motivi aggiunti) e si ponevano come necessaria conseguenza della predetta sentenza, quali atti esecutivi della stessa, in uno con il fatto che tale sentenza è stata in parte riformata in melius per il ricorrente dal giudice d’appello con sentenza Consiglio di Stato, VI, 21 novembre 2025, n. 9084 (che ha riconosciuto il diritto del sig. -OMISSIS- alla sola «decorrenza giuridica dell’assunzione dalla data in cui sono stati ammessi gli altri candidati non esclusi» e il conseguente dovere del Ministero di considerare la «retrodatazione dell’assunzione in servizio anche ai fini del riconoscimento degli avanzamenti di carriera») conducono a ritenere che gli stessi (a seguito della riforma da parte del giudice d’appello del loro presupposto giustificativo) siano da ritenersi già caducati in parte qua – secondo il meccanismo dell’effetto espansivo esterno del giudicato ex art. 336, comma 2, c.p.c. (pacificamente applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art. 39, comma 1, c.p.a.) – dalla sentenza Consiglio di Stato, VI, n. 9084/2025, le cui statuizioni impongono alla p.a. il dovere di rideterminarsi sulla ricostruzione della carriera del ricorrente in coerenza con quanto indicato dal giudice d’appello
La riforma della sentenza che costituisce il presupposto diretto di atti esecutivi ne determina la caducazione nella parte incompatibile; l’Amministrazione deve quindi rideterminarsi in conformità alla pronuncia d’appello.
Massime di principio
- Le domande già definite con sentenza passata in giudicato non possono essere nuovamente sottoposte al giudice amministrativo, in applicazione del principio del ne bis in idem.
- Quando un provvedimento amministrativo costituisce esecuzione necessaria e diretta di una sentenza successivamente riformata, la riforma può determinarne la caducazione, per effetto espansivo esterno del giudicato, nella parte incompatibile con le nuove statuizioni.
- La caducazione sopravvenuta degli atti impugnati e il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi secondo la sentenza d’appello fanno venir meno l’interesse alla domanda di annullamento degli atti ormai superati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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