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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-674/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 febbraio 2024. — Gemeente Dinkelland contro Ontvanger van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, kantoor Zwolle. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland. — Rinvio pregiudiziale – Imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione – Obbligo di rimborsare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di pagare interessi sull’importo di quest’ultima – Rimborso derivante da errori commessi nella contabilità del soggetto passivo – Rimborso derivante dalla modifica retroattiva delle modalità di calcolo dell’IVA detraibile relativa alle spese generali del soggetto passivo». — Causa C-674/22

Giurisprudenza europea62022CJ0674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha negato che il diritto UE imponga automaticamente il pagamento di interessi su un rimborso IVA quando il contribuente non ha esercitato correttamente la detrazione per propri errori contabili e quando il rimborso deriva da un nuovo criterio di riparto elaborato sotto la sua responsabilità. Il rimborso non è stato qualificato come IVA riscossa in violazione del diritto dell’Unione. Solo, eventualmente, potrebbe venire in rilievo l’articolo 183 della direttiva IVA se si trattasse di un’eccedenza IVA trattenuta oltre un termine irragionevole.

Rimborso IVA e interessi: quando il diritto UE impone il pagamento di interessi su somme rimborsate per errori contabili del contribuente o per la revisione retroattiva del criterio di riparto delle spese generali.

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione imponga di corrispondere interessi, a decorrere dal pagamento dell’IVA poi rimborsata, quando il rimborso deriva: (a) da errori nella contabilità del soggetto passivo che hanno impedito il pieno esercizio del diritto a detrazione; e (b) da un ricalcolo retroattivo del criterio di riparto dell’IVA detraibile sulle spese generali; e, in caso affermativo, da quale momento decorra il diritto agli interessi.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione non obbliga a versare interessi dal momento del pagamento dell’IVA poi rimborsata quando il rimborso dipende, per una parte, da errori contabili del soggetto passivo che gli hanno impedito di esercitare integralmente la detrazione, e, per l’altra, da una modifica retroattiva del criterio di calcolo dell’IVA detraibile sulle spese generali stabilito sotto la sola responsabilità del soggetto passivo. In tali ipotesi, la somma rimborsata non è considerata "riscossa in violazione del diritto dell’Unione"; resta salva, solo se ne ricorrono i presupposti, l’eventuale applicazione dell’articolo 183 della direttiva IVA per un’eccedenza di IVA non rimborsata entro un termine irragionevole.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 173 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 183 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 203 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 250, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

Rimborso IVA e interessi su somme indebitamente versate

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) in materia di IVA e interessi dovuti sul rimborso di somme versate a titolo di imposta. La controversia oppone il Comune di Dinkelland all’amministrazione tributaria olandese, in relazione al diniego di interessi di riscossione su un importo IVA successivamente rimborsato.

Fatti e procedimento principale

Il Comune di Dinkelland svolge sia attività non economiche, come pubblica autorità, sia attività economiche, soggette in tutto o in parte a IVA. Per le attività economiche il comune è soggetto passivo e può detrarre l’IVA a monte ai sensi dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE; per le attività non economiche non ha diritto alla detrazione, ma beneficia di un fondo di compensazione nazionale.

Per gli anni 2012-2016 il comune aveva assolto IVA e ricevuto contributi sulla base delle proprie dichiarazioni. Successivamente, a seguito di modifiche normative interne e della qualificazione fiscale di talune attività, il comune ha rielaborato il criterio di riparto dell’IVA sulle spese generali, riducendo il diritto al fondo e aumentando il diritto alla detrazione. Inoltre, un esame della contabilità ha rivelato errori nella qualificazione di alcune prestazioni e nell’imputazione di movimenti contabili. Su questa base il comune ha chiesto il rimborso di parte dell’IVA versata.

L’amministrazione tributaria ha concesso il rimborso, riconoscendo anche interessi tributari calcolati solo dalla scadenza prevista dal diritto nazionale interno, ma ha negato gli ulteriori interessi di riscossione richiesti dal comune a partire dalla data del pagamento dell’IVA.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il diritto dell’Unione imponga di corrispondere interessi:

  • quando il rimborso deriva da errori contabili del soggetto passivo che hanno impedito l’esercizio pieno del diritto a detrazione;
  • quando il rimborso deriva da un ricalcolo retroattivo del criterio di riparto dell’IVA detraibile sulle spese generali;
  • e, in caso affermativo, da quale momento tali interessi debbano decorrere.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, sulla nozione di soggetto passivo;
  • l’articolo 168, sul diritto a detrazione dell’IVA a monte;
  • l’articolo 173, sul prorata e sui criteri di ripartizione;
  • l’articolo 183, sull’eccedenza di detrazione e sul rimborso;
  • l’articolo 203, sull’IVA indicata in fattura;
  • l’articolo 250, paragrafo 1, sull’obbligo di dichiarazione IVA completa.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, quando uno Stato membro ha riscosso tributi in violazione del diritto dell’Unione, il contribuente ha diritto non solo al rimborso dell’imposta, ma anche agli interessi, in quanto la perdita deriva dall’indisponibilità delle somme indebitamente versate. Tuttavia, ciò presuppone che il tributo sia stato effettivamente riscosso in violazione del diritto dell’Unione.

Nel caso degli errori contabili del comune, la Corte osserva che l’IVA è stata riscossa sulla base della dichiarazione presentata dal soggetto passivo. L’amministrazione tributaria non ha quindi agito in violazione del diritto dell’Unione limitandosi a riscuotere quanto dichiarato, anche se il contribuente, per ragioni a lui imputabili, non aveva inserito i dati necessari per esercitare pienamente la detrazione. Ne consegue che tale importo non può qualificarsi come riscosso in violazione del diritto dell’Unione.

Quanto alla modifica retroattiva del criterio di riparto delle spese generali, la Corte distingue tra la ripartizione tra attività economiche e non economiche e la ripartizione interna tra operazioni imponibili ed esenti. Il diritto UE non impedisce agli Stati membri di prevedere metodi di riparto, purché siano rispettati i principi del sistema IVA e il criterio rifletta oggettivamente l’effettiva imputazione delle spese. Nel caso concreto, il criterio iniziale era stato stabilito sotto la sola responsabilità del comune, sulla base della sua contabilità, e non risultava che la normativa nazionale o un requisito dell’amministrazione fossero incompatibili con il diritto UE.

Di conseguenza, anche il rimborso correlato alla revisione retroattiva del criterio non costituisce un importo riscosso in violazione del diritto dell’Unione. La Corte richiama poi l’articolo 183 della direttiva IVA, precisando che, se il credito dovesse essere qualificato come eccedenza IVA, gli interessi sarebbero dovuti solo in caso di ritardo irragionevole nel rimborso; nel caso di specie, un termine nazionale di otto settimane non appare irragionevole.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il diritto dell’Unione non obbliga a versare interessi dal momento del pagamento dell’IVA poi rimborsata quando il rimborso dipende, in parte, da errori contabili del soggetto passivo e, in parte, da una modifica retroattiva del criterio di calcolo dell’IVA detraibile sulle spese generali, se tale criterio è stato stabilito sotto la sola responsabilità del soggetto passivo.

Ricadute pratiche

La pronuncia è rilevante per i soggetti passivi, incluse le amministrazioni pubbliche che svolgono attività miste, perché delimita l’ambito dell’obbligo degli Stati membri di corrispondere interessi sui rimborsi IVA. Non ogni rimborso retroattivo genera automaticamente interessi dal pagamento originario: occorre verificare se vi sia stata una vera riscossione in violazione del diritto UE oppure, in via subordinata, un ritardo irragionevole nel rimborso di un’eccedenza IVA.

Come è indicizzato

Materieivarimborsi fiscaliinteressi moratoridetrazione dell'ivaenti pubblici

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