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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-614/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 novembre 2023. — XXX contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Madre di minori rifugiati in Belgio – Madre “familiare” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva – Domanda di concessione della protezione internazionale a titolo derivato presentata da detta madre – Rigetto – Assenza di obbligo per gli Stati membri di riconoscere all’interessata il diritto di beneficiare di tale protezione se essa non soddisfa individualmente le condizioni per la concessione – Articolo 20 e articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva – Inapplicabilità. — Causa C-614/22

Giurisprudenza europea62022CJ0614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’idea che la direttiva 2011/95 imponga una protezione internazionale derivata al genitore di un minore riconosciuto rifugiato. Ha chiarito che l’articolo 23 tutela l’unità familiare attraverso i benefici previsti dalla direttiva, non mediante il riconoscimento automatico dello status di rifugiato al familiare che non ne abbia i requisiti individuali. Le questioni sono state inoltre dichiarate irricevibili per la parte in cui miravano a ottenere un parere astratto su un diritto non dedotto nel procedimento principale.

Protezione internazionale derivata per il genitore di un minore rifugiato: la direttiva 2011/95 non impone agli Stati membri di riconoscere allo status di rifugiato o alla protezione internazionale in favore del familiare che non ne soddisfa individualmente i requisiti.

La questione giuridica

Se gli articoli 20 e 23 della direttiva 2011/95/UE debbano essere interpretati nel senso che impongono a uno Stato membro di riconoscere a una madre, qualificabile come "familiare" ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva, il diritto alla protezione internazionale derivata o, in subordine, ai benefici previsti per i familiari del beneficiario di protezione internazionale, anche quando essa non soddisfa individualmente le condizioni per ottenere tale protezione; e, in via connessa, se tali disposizioni possano avere effetto diretto in tal senso.

Principio di diritto

Gli articoli 20 e 23 della direttiva 2011/95/UE non impongono agli Stati membri di riconoscere la protezione internazionale a un genitore che sia solo "familiare" di un minore rifugiato, se tale genitore non soddisfa individualmente le condizioni per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. L’articolo 23 obbliga soltanto a garantire, secondo le procedure nazionali e nei limiti di compatibilità con lo status personale del familiare, l’accesso ai benefici da 24 a 35 della direttiva; l’eventuale estensione dello status a titolo derivato resta una facoltà nazionale ai sensi dell’articolo 3.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettera j), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 3, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 20, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 23, direttiva 2011/95/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 18 e 24

Protezione internazionale derivata per il genitore di un minore rifugiato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in una controversia tra una cittadina guineana e il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. La questione centrale era se la direttiva 2011/95/UE obblighi uno Stato membro a riconoscere alla madre di un minore già riconosciuto rifugiato in Belgio una forma di protezione internazionale derivata, oppure almeno i benefici riservati ai familiari del beneficiario di protezione internazionale.

Contesto fattuale e procedimento principale

La ricorrente era arrivata in Belgio nel 2018 con tre figli e aveva presentato domanda di protezione internazionale, poi respinta. Uno dei figli aveva invece ottenuto lo status di rifugiato, e il nucleo familiare risultava già costituito in Guinea. Dopo il rigetto della sua domanda, la donna aveva proposto ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers, che lo aveva respinto; investito del ricorso in Cassazione, il Conseil d’État ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, che definisce i "familiari";
  • l’articolo 3 della direttiva, sulle disposizioni più favorevoli;
  • l’articolo 20, che contiene disposizioni generali e impone di tener conto della situazione delle persone vulnerabili e dell’interesse superiore del minore;
  • l’articolo 23, dedicato al mantenimento dell’unità del nucleo familiare e all’accesso dei familiari ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35;
  • gli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, invocati dal giudice nazionale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 23 avesse effetto diretto e potesse fondare un diritto alla protezione internazionale o quantomeno ai benefici previsti per i familiari;
  • se, alla luce della Carta, gli articoli 20 e 23 imponessero il riconoscimento di uno "status di rifugiato derivato" al genitore di un minore rifugiato, per garantire l’interesse superiore del minore e l’effettività dello status di rifugiato del figlio.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ricordato che il rinvio pregiudiziale serve a fornire al giudice nazionale gli elementi necessari per decidere una controversia concreta e non per ottenere pareri astratti. Ha osservato che, nel procedimento principale, la ricorrente non aveva concretamente chiesto i benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva, ma aveva chiesto direttamente la protezione internazionale, sostenendo che solo così sarebbe stata sanata la mancata trasposizione dell’articolo 23 nel diritto belga.

Nel merito, la Corte ha ribadito una giurisprudenza già consolidata:

  • la direttiva 2011/95 non prevede l’estensione automatica, a titolo derivato, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai familiari che non soddisfano personalmente le condizioni per ottenerli;
  • l’articolo 23 impone solo agli Stati membri di prevedere, nelle forme del diritto nazionale e nei limiti di compatibilità con lo status personale del familiare, l’accesso a determinati benefici, come il permesso di soggiorno, l’accesso al lavoro, all’istruzione e altri diritti correlati;
  • l’articolo 20, pur imponendo di considerare la specifica situazione dei vulnerabili e l’interesse superiore del minore, non può essere interpretato nel senso di creare un obbligo di riconoscere lo status di rifugiato al genitore.

La Corte ha inoltre precisato che l’articolo 3 della direttiva consente agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli, anche riconoscendo in via nazionale uno status derivato ai familiari, ma ciò resta una facoltà e non un obbligo. Nel caso di specie, il Belgio non aveva esercitato tale facoltà per i familiari che non soddisfano individualmente i requisiti di protezione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che gli articoli 20 e 23 della direttiva 2011/95/UE devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di riconoscere a un genitore "familiare", ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di un minore che gode dello status di rifugiato in uno Stato membro, il diritto di beneficiare della protezione internazionale in tale Stato membro.

Principi ricavabili

La sentenza conferma che:

  • l’unità familiare nella direttiva 2011/95 è tutelata principalmente attraverso i benefici accessori di cui agli articoli da 24 a 35;
  • il familiare che non abbia individualmente diritto alla protezione internazionale non può ottenere uno status rifugiato derivato sulla sola base dell’articolo 23;
  • eventuali estensioni più favorevoli sono possibili solo se previste dal diritto nazionale in forza dell’articolo 3 della direttiva;
  • l’interesse superiore del minore, pur centrale, non trasforma l’articolo 23 in una norma attributiva dello status di rifugiato al genitore.

Come è indicizzato

Materieprotezione internazionalediritto d’asilounità familiarediritti fondamentalidiritto dei rifugiati

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