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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 2004 con maggiori ricavi determinati mediante studi di settore. Con cinque motivi ha contestato, tra l'altro, la motivazione della sentenza, la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, l'asserita impossibilità di fondare l'accertamento sul solo scostamento dagli studi di settore, la mancata considerazione delle condizioni e della vetustà dell'albergo, l'omessa pronuncia sull'inapplicabilità degli studi di settore alle imprese in contabilità ordinaria e la violazione dell'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, qualora il contribuente, ritualmente invitato al contraddittorio preventivo, non partecipi, l'Ufficio può emettere l'avviso di accertamento sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore. In sede giudiziaria il contribuente conserva il diritto di fornire prova contraria, ma deve dimostrare concretamente le circostanze idonee a spiegare lo scostamento; secondo la Corte, tale prova non è stata fornita. Le contestazioni sul metodo di calcolo dell'Iva e sulla categoria alberghiera sono state ritenute non decisive o inammissibili, mentre il rigetto integrale dell'appello implicava anche il rigetto delle doglianze non espressamente esaminate. La contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    Norma richiamata in relazione all'accertamento basato sugli studi di settore.

    Lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore può fondare l'accertamento, purché il contribuente abbia la possibilità di contestarlo e di fornire elementi giustificativi. Se il contribuente, regolarmente invitato, non partecipa al contraddittorio, l'Ufficio può procedere sulla base del dato disponibile dello scostamento, restando comunque possibile la prova contraria in giudizio.

  • Art. 2697 c.c.

    Una volta che lo studio di settore assuma valore presuntivo, grava sul contribuente l'onere di dimostrare con elementi concreti le ragioni dello scostamento rispetto ai ricavi dichiarati.

  • Art. 112 c.p.c.

    Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto integrale della domanda o dell'appello implica logicamente il rigetto delle singole deduzioni incompatibili con la decisione, anche se non esaminate separatamente.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ponderazione delle prove. È necessario dimostrare una specifica violazione di legge o un effettivo vizio motivazionale rilevante.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione al contraddittorio preventivo non impedisce al contribuente di difendersi in giudizio, ma rende più gravoso l'onere di fornire successivamente una prova concreta e documentata delle ragioni dello scostamento.
  • Gli studi di settore possono costituire una base presuntiva per l'accertamento; il contribuente deve contrastarli con elementi specifici riferiti alla propria attività, non con contestazioni generiche sul metodo statistico.
  • Le giustificazioni devono incidere direttamente sulla capacità reddituale dell'impresa, ad esempio documentando condizioni strutturali, periodi di bassa occupazione, caratteristiche della clientela, prezzi effettivi o altri fattori anomali.
  • La semplice affermazione che l'attività fosse in condizioni peggiori rispetto a quelle presupposte dallo studio non è sufficiente se non è accompagnata da documentazione e da una spiegazione puntuale dell'impatto sui ricavi.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito: contestare soltanto il modo in cui una prova è stata apprezzata, senza evidenziare un vizio giuridico o motivazionale effettivo, è normalmente inammissibile o infondato.
  • Il rigetto integrale dell'impugnazione può comportare il rigetto implicito delle singole eccezioni incompatibili con la decisione, anche in assenza di una risposta separata a ciascuna di esse.

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