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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 314/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento del Tribunale che ha dato seguito alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (applicata con precedente decreto del 23/12/2003). Deduceva vizi congiunti di motivazione e contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura e l'attualità della pericolosità sociale, sostenendo di essersi fisicamente allontanato dagli ambienti criminali precedentemente frequentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: 1) intempestività: il ricorso è stato depositato il 05/01/2024 mentre la notifica via PEC era del 18/12/2023, da cui decorreva il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (termine scaduto il 28/12/2023); 2) motivi non consentiti: il gravame consisteva in una critica di merito del provvedimento territoriale senza evidenziare profili di illegittimità riconducibili alle ipotesi di ammissibilità previste dalla norma. La Corte ha inoltre rilevato che l'elezione di domicilio effettuata nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida anche per il procedimento principale e quindi per le notifiche eseguite a tale domicilio. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    fissa il termine breve (dieci giorni) per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione e limita i motivi ammessi, escludendo le critiche di merito che non evidenzino profili di illegittimità

  • norma procedurale sulle conseguenze dell'inammissibilità (spese e cassa delle ammende)

    la dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende; il giudice quantifica equitativamente tale somma (nel caso, euro 3.000)

Massime di principio

  • Controllare con precisione la data di notifica e calcolare il termine di impugnazione: per i ricorsi in materia di misure di prevenzione il termine può essere molto breve (es. 10 giorni) e decorre dalla notifica anche se effettuata via PEC.
  • L'elezione di domicilio nell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale anche per il procedimento principale e rende efficaci le notifiche eseguite a quel domicilio.
  • In cassazione contro provvedimenti di prevenzione evitare motivi che siano mera critica di merito: è necessario indicare profili di illegittimità (violazione di legge, vizio formale, motivazione assente o illogica) ammessi dalla norma.
  • Quando si contesta l'attualità della pericolosità sociale, allegare elementi nuovi e pertinenti che dimostrino l'assenza dei presupposti di legge; altrimenti il giudice può ritenere il motivo come valutazione di merito non ammissibile.
  • L'inammissibilità può comportare non solo la perdita dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorsi temerari o intempestivi.

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