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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12050/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da una serie di disposizioni di bonifico emesse nell'ambito dei rapporti tra una società e un soggetto che operava al suo interno, nelle quali il nome del beneficiario originario indicato come IBM Italia risultava materialmente alterato con sbianchettatura e sostituzione con altra società, alla quale venivano effettivamente accreditate somme rilevanti. La società poi danneggiata agiva per la restituzione delle somme distratte e indebitamente pagate nei confronti del soggetto che aveva gestito le operazioni, della società beneficiaria finale, della persona che la rappresentava e della banca che aveva eseguito i bonifici. In primo grado la banca veniva esclusa da responsabilità, ritenendosi che gli ordini recassero la sottoscrizione genuina dell'ordinante e coordinate bancarie corrette, mentre la correzione del beneficiario non fosse allarmante. In appello, dopo una separata querela di falso conclusasi con accertamento definitivo della falsità materiale delle 13 disposizioni di bonifico nella parte in cui il nome del beneficiario era stato alterato, la corte distrettuale confermava l'esclusione di responsabilità della banca ma estendeva la condanna restitutoria ai soggetti che avevano beneficiato o gestito le operazioni. La cessionaria del credito originario ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 1856, 1708, 1710 e 1177 c.c. per avere la corte d'appello escluso la responsabilità della banca senza applicare la diligenza qualificata del bonus argentarius, che avrebbe consentito di rilevare la falsificazione evidente del nome del beneficiario, sbianchettato per numerose operazioni; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse considerato che l'ordinaria diligenza della danneggiata nella verifica contabile non avrebbe potuto evitare il danno e che, comunque, i controlli successivi non avrebbero impedito la mala gestio bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, accogliendolo nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, nel settore bancario, la banca deve osservare la diligenza qualificata dell'accorto banchiere, da valutarsi in concreto secondo le circostanze del caso, e che la corte di merito aveva errato nel non considerare che la sbianchettatura del nome del beneficiario, ripetuta per 12/13 bonifici, costituiva alterazione immediatamente percepibile e quindi rilevabile con l'ordinaria attenzione esigibile dall'istituto di credito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è conseguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la responsabilità della banca applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1856 c.c.

    Richiamato come norma invocata per fondare la responsabilità della banca nell'esecuzione dell'incarico e la relativa diligenza professionale.

  • art. 1708 c.c.

    Richiamato tra le norme poste a fondamento del primo motivo, in relazione ai doveri del soggetto incaricato dell'esecuzione dell'operazione.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del dovere di diligenza nell'esecuzione dell'incarico.

  • art. 1177 c.c.

    Richiamato per affermare l'obbligo di diligenza nell'adempimento e la sua declinazione qualificata nel settore bancario.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Invocato per sostenere il concorso colposo del creditore danneggiato; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    Indicato come parametro della diligenza professionale richiesta alla banca, da valutarsi in concreto secondo la natura dell'attività svolta.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come espressione del dovere di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'operatività della buona fede e correttezza nell'integrazione del rapporto obbligatorio.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come norma che impone l'esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del dovere di solidarietà che sorregge i doveri di correttezza e buona fede.

  • art. 47 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela del risparmio e alla funzione pubblicistica del sistema bancario.

  • art. 5 del d.lgs. n. 385 del 1993

    "le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza ed alla competitività del sistema finanziario"

    Richiamato per evidenziare la dimensione pubblicistica e la necessità di una corretta erogazione del credito nel sistema bancario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel settore bancario la diligenza dovuta dall'istituto di credito è quella qualificata dell'accorto banchiere, da apprezzarsi in concreto in relazione alle circostanze del caso e non secondo criteri astratti o rigidamente predeterminati.
  • La banca può rispondere per culpa in omittendo quando omette le cautele esigibili nell'esecuzione di operazioni presso la propria struttura, anche al di fuori dei contratti bancari in senso stretto, se l'alterazione o falsificazione era percepibile con un esame visivo o tattile ordinario.
  • Ai fini della responsabilità dell'intermediario, la falsificazione non deve essere necessariamente rilevabile con strumenti specialistici; è sufficiente che sia riconoscibile con l'ordinaria attenzione richiesta al personale bancario mediamente avveduto.
  • La correttezza e la buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni, lette alla luce dei principi costituzionali e della funzione pubblicistica del sistema bancario, impongono alla banca di non trarre vantaggio da comportamenti scorretti o negligenti che arrecano danno alla clientela.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per la necessità di un nuovo esame di merito sulla responsabilità della banca, le censure ulteriori che presuppongono una diversa qualificazione del fatto restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteResponsabilità della PAInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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