Direttiva 2024/232
Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2024/232 modifica la disciplina RoHS per concedere un’esenzione mirata all’uso di cadmio e piombo nei profili in plastica in PVC rigido recuperato impiegati in finestre e porte di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’esenzione è giustificata da una valutazione tecnico-scientifica che evidenzia benefici ambientali del PVC recuperato rispetto al PVC vergine e non dovrebbe indebolire la protezione offerta dalla normativa REACH. La misura è temporanea, si applica alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028; gli Stati membri devono recepirla entro il 31 luglio 2024 e applicarla dal 1° agosto 2024.
Modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione per cadmio e piombo nei profili in plastica in PVC rigido recuperato utilizzati per finestre e porte di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con condizioni, obblighi informativi e scadenza dell’esenzione.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, limitatamente ai profili in plastica contenenti PVC rigido recuperato destinati a finestre e porte elettriche ed elettroniche. L’esenzione riguarda cadmio e piombo presenti nel PVC recuperato entro le soglie indicate; sono previste condizioni specifiche per l’uso del PVC recuperato, per la marcatura dei prodotti e per la prova documentale del contenuto recuperato, con particolare disciplina per articoli prodotti nell’Unione e importati.
Direttiva delegata (UE) 2024/232: esenzione RoHS per cadmio e piombo nel PVC rigido recuperato
La direttiva delegata (UE) 2024/232 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per introdurre un’esenzione mirata relativa a cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti PVC rigido recuperato destinati a finestre e porte. La misura nasce da una domanda di esenzione presentata nel 2015 e da una valutazione tecnico-scientifica con consultazione dei portatori di interessi, e si fonda sull’idea che il ricorso al PVC recuperato comporti benefici ambientali complessivi rispetto all’uso di PVC vergine.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate negli allegati III e IV. Cadmio e piombo sono tra le sostanze soggette a restrizione; i considerando richiamano i limiti di concentrazione nei materiali omogenei pari allo 0,1 % per il piombo e allo 0,01 % per il cadmio.
La Commissione rileva che il PVC recuperato consente di risparmiare energia e risorse naturali, quali acqua, petrolio e sale naturale, e ritiene che gli impatti negativi della sostituzione possano superare i benefici ambientali, sanitari e per la sicurezza dei consumatori. La nuova esenzione è inoltre formulata in modo da non indebolire la tutela assicurata dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e da essere coerente con la disciplina del piombo nel PVC recuperato di cui al regolamento (UE) 2023/923.
Ambito di applicazione
L’esenzione riguarda gli articoli della categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, ossia le apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate dalla restrizione RoHS nella categoria residua. Il perimetro materiale è circoscritto ai profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile, qualificato come PVC rigido recuperato, utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche.
La disciplina opera esclusivamente per cadmio e piombo presenti nel materiale recuperato entro i limiti previsti dalla nuova voce 46 dell’allegato III. La direttiva non modifica la struttura generale del divieto RoHS, ma aggiunge una specifica deroga temporanea e condizionata.
Contenuto della nuova voce 46 dell’allegato III
La voce 46 introdotta nell’allegato III consente l’uso di cadmio e piombo nei profili in plastica con PVC rigido recuperato, purché la concentrazione nel materiale non superi:
- 0,1 % in peso per il cadmio;
- 1,5 % in peso per il piombo.
La deroga è espressamente limitata alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028.
Condizioni aggiuntive sull’impiego del PVC recuperato
La direttiva introduce una ulteriore restrizione temporale e di destinazione d’uso: a decorrere dal 28 maggio 2026, il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche può essere impiegato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie indicate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Per gli operatori ciò implica un presidio puntuale della filiera del recupero e della destinazione finale del materiale, con particolare attenzione alla riconducibilità del PVC recuperato alle tipologie ammesse dalla disciplina REACH richiamata.
Obblighi di marcatura e documentazione
Per gli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC, i fornitori devono assicurare, prima dell’immissione sul mercato, una marcatura visibile, leggibile e indelebile con la dicitura: "Contiene ≥ 0,1 % di piombo".
Se la marcatura non può essere apposta sull’articolo per le sue caratteristiche, essa deve essere apposta sull’imballaggio. Si tratta di un obbligo di informazione verso il mercato che si somma alla disciplina tecnica dell’esenzione.
Inoltre, su richiesta delle autorità nazionali competenti, i fornitori devono esibire prove documentali a sostegno delle dichiarazioni secondo cui il PVC contenuto negli articoli è stato oggetto di recupero. Per gli articoli prodotti nell’Unione sono ammesse attestazioni basate su sistemi di tracciabilità e contenuto di recupero, come quelli conformi alla norma EN 15343:2007 o a norme equivalenti. Per gli articoli importati, invece, è richiesto un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento al 31 luglio 2024. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono comunicarle immediatamente alla Commissione.
Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1° agosto 2024. Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli atti di recepimento rechino un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dal diritto interno. È altresì previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i produttori, importatori e distributori interessati, la disciplina richiede:
- verifica della qualificazione del prodotto come rientrante nella categoria 11 RoHS;
- controllo delle soglie di cadmio e piombo nel PVC rigido recuperato;
- presidio della tracciabilità del materiale recuperato e della relativa documentazione;
- apposizione della marcatura obbligatoria per gli articoli con piombo pari o superiore allo 0,1 %;
- attenzione alla scadenza del 28 maggio 2028 e alla restrizione d’uso applicabile dal 28 maggio 2026.
La direttiva non introduce un’esenzione generalizzata, ma una deroga tecnica e temporanea, strettamente condizionata alla prova dell’origine recuperata del PVC e al rispetto dei limiti quantitativi e informativi stabiliti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva RoHS
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE della nuova voce 46 relativa a cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (PVC rigido recuperato) per finestre e porte elettriche ed elettroniche. L’esenzione opera per la categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
Condizioni materiali dell’esenzione
La nuova voce 46 consente l’uso di cadmio e piombo nel PVC rigido recuperato entro limiti quantitativi: massimo 0,1 % in peso per il cadmio e 1,5 % in peso per il piombo nel materiale in PVC rigido recuperato. A decorrere dal 28 maggio 2026, il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche può essere utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie indicate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Obbligo di marcatura per gli articoli con piombo
I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC devono, prima dell’immissione sul mercato, apporre in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura "Contiene ≥ 0,1 % di piombo". Se la marcatura non può essere apposta sull’articolo per le sue caratteristiche, essa va riportata sull’imballaggio.
Prove documentali e tracciabilità del materiale recuperato
Su richiesta delle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge, i fornitori devono presentare prove documentali a sostegno delle dichiarazioni secondo cui il PVC presente negli articoli è stato oggetto di recupero. Per gli articoli prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati di sistemi di tracciabilità e contenuto di recupero conformi alla norma EN 15343:2007 o a norme equivalenti. Per gli articoli importati, le dichiarazioni devono essere accompagnate da un certificato di un organismo terzo indipendente che attesti in modo equivalente tracciabilità e contenuto riciclato.
Ragioni e coordinamento con REACH
La Commissione ha fondato la decisione su uno studio tecnico-scientifico e sulle consultazioni dei portatori di interessi svolte ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione è ritenuta compatibile con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non ne indebolisce la protezione e si coordina con la deroga per il piombo nel PVC recuperato introdotta dal regolamento (UE) 2023/923.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2024 le disposizioni necessarie di recepimento e di applicarle dal 1° agosto 2024. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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