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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31940/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2024 con cui è stata disposta la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il difensore ha dedotto nullità e vizio della motivazione (mancanza, carenza, insufficienza e manifesta illogicità) ai sensi degli artt. 274 e 292, comma 2, c.p.p.; in particolare ha contestato: a) la carenza di motivazione in relazione all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. a) (rischio di inquinamento probatorio), sostenendo che il GIP si è limitato a richiamare le valutazioni del pubblico ministero senza spiegare le ragioni dell'adesione e senza indicare le condotte attraverso le quali l'indagato avrebbe dimostrato volontà di inquinare le prove; b) l'assenza di concreto pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.), dal momento che l'indagato era detenuto «fuori regione» dal 4/2022 e per un lungo periodo non sono emersi elementi di prosecuzione dell'attività delittuosa; il ricorrente invocava anche il rilievo del fattore tempo e la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto per "saltum" ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p., il quale ammette la censura solo per violazioni di legge e non per vizi di merito o di motivazione, salvo i casi estremi di assoluta mancanza di motivazione o la mancanza degli elementi essenziali prescritti dall'art. 292, comma 2, c.p.p. La Corte ha ritenuto che il GIP avesse fornito un apparato motivazionale adeguato, descrivendo esigenze cautelari e indizi, richiamando il ruolo dell'indagato, precedenti e la prosecuzione dell'attività fino ad aprile 2022 con volontà di incrementare i traffici. Quanto alla censura relativa all'art. 274 lett. a), la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di una motivazione puntuale su quel profilo, risultasse comunque sufficiente la valutazione delle esigenze di cui alla lett. c) (pericolo di reiterazione) ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., per giustificare la custodia cautelare. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale che disciplina i delitti in materia di sostanze stupefacenti; indica il reato contestato come titolo della misura cautelare adottata.

  • art. 274 c.p.p. (lett. a) e lett. c))

    «le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c - ma anche lett. a) - sono di livello massimo: Caraccio annovera diversi precedenti, anche specifici ed ha continuato a dirigere l'associazione criminale certamente fino al termine del periodo di monitoraggio, ossia aprile 2022 e, a quella data non emergeva una volontà di cessazione dell'attività, ma piuttosto di incrementare i traffici. Se non sottoposto a custodia cautelare in carcere - unica misura idonea oltre che proporzionata ai fatti - continuerebbe, senza alcun dubbio, l'attività criminale che porta avanti da anni»

    L'art. 274 indica le esigenze cautelari (inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto che, anche se la motivazione sul profilo dell'inquinamento probatorio (lett. a) può risultare sintetica, la valutazione positiva e ben motivata del pericolo di reiterazione (lett. c) sia di per sé idonea a giustificare la custodia cautelare secondo l'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Disciplina la valutazione complessiva delle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che la sussistenza delle esigenze di cui alla lett. c) può essere da sola sufficiente a giustificare la misura, rendendo non decisiva l'eventuale minor motivazione sul profilo della lett. a).

  • art. 311, comma 2, c.p.p.

    Regola il ricorso per cassazione "per saltum": ammette censure per violazioni di legge e non permette la rinnovazione del sindacato di merito sulla motivazione del provvedimento, salvo i casi di assenza totale della motivazione o di mancato rispetto degli elementi essenziali previsti dalla legge.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione a pena di nullità; la giurisprudenza richiamata distingue tra assoluta mancanza di motivazione (ricorribile in Cassazione) e valutazioni comunque motivate che non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.

  • art. 292, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce gli elementi essenziali che devono essere indicati nell'ordinanza cautelare; la Corte ha ricordato che la mancanza di tali elementi costituisce vizio di legge rilevabile in cassazione, mentre mere critiche sulla adeguatezza o tenuta valutativa della motivazione non sono permesse nel ricorso per saltum.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per prescrivere la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata sul punto dell'assenza di ragioni per l'esonero dalla obbligazione della sanzione pecuniaria, la decisione è stata utilizzata per escludere l'esonero dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, Reg. esec. cod. proc. pen.

    Indica gli adempimenti di cancelleria da porre in essere dopo la decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua le formalità previste.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione presentato "per saltum" ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p. è limitato alle sole questioni di diritto: non consente la rinnovazione del sindacato di merito sulla motivazione, salvo casi di assoluta mancanza di motivazione o di omissione degli elementi essenziali richiesti dalla legge.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio sulle valutazioni di merito del GIP quando quest'ultimo ha esposto, anche sinteticamente ma specificamente, le esigenze cautelari e gli indizi a fondamento della misura, indicando genesi, contenuto e rilevanza delle emergenze probatorie.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) (pericolo di reiterazione) può, secondo l'art. 275, comma 3, c.p.p., essere di per sé sufficiente a giustificare la custodia cautelare, anche quando la motivazione sul profilo dell'inquinamento probatorio (lett. a) sia meno dettagliata.
  • La mera detenzione preventiva o il fatto che l'indagato sia stato detenuto "fuori regione" per un lungo periodo non elimina automaticamente l'accertamento, caso per caso, del pericolo di reiterazione; è necessario valutare gli elementi concreti che dimostrino (o escludano) la persistenza del rischio.
  • Se il GIP si limita a riprendere le argomentazioni del pubblico ministero, è opportuno che comunque venga fornita una motivazione autonoma o un chiaro richiamo con spiegazione delle ragioni per cui il contenuto del P.M. è fatto proprio; l'assenza totale di motivazione resta invece vizio rilevabile in Cassazione.

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