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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32236/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3 febbraio 2026, con un unico motivo di violazione di legge relativo alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente sequestrato e alla conseguente affermazione di responsabilità penale. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, privo di specificità e meramente assertivo, rilevando che non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva ricondotto i fatti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando la condotta posta in essere al momento dell'ingresso sull'autobus, la quantità complessiva dello stupefacente e le modalità di occultamento della droga, rinvenuta sull'autobus e presso l'abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato, non specifico e assertivo e non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. È stato ribadito che la destinazione della sostanza stupefacente a uso non esclusivamente personale deve essere accertata mediante una valutazione globale delle circostanze oggettive e soggettive del fatto. Il solo dato ponderale, anche se superiore ai limiti tabellari, non costituisce presunzione decisiva di destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi, quali il numero delle dosi ricavabili, le modalità di presentazione e le modalità di occultamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama la disposizione quale fattispecie incriminatrice alla quale i giudici di merito hanno ricondotto la detenzione dello stupefacente, in ragione delle modalità concrete del fatto e della destinazione non esclusivamente personale.

  • art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/1990

    Il superamento del limite tabellare è considerato un elemento valutabile, ma non determina da solo alcuna presunzione decisiva di destinazione della sostanza a uso non personale.

  • art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama i limiti tabellari come parametro che, pur potendo assumere rilevanza indiziaria, deve essere valutato insieme agli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi dell'azione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non imputabile, della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La destinazione di una sostanza stupefacente a uso non esclusivamente personale deve essere accertata dal giudice mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non sia immediatamente indicativa del consumo personale.
  • Il solo dato quantitativo dello stupefacente sequestrato, anche se superiore ai limiti tabellari, non integra una presunzione decisiva di destinazione allo spaccio; esso può tuttavia concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare tale conclusione.
  • Nel valutare la destinazione della droga possono assumere rilievo, oltre alla quantità e al numero delle dosi ricavabili, le modalità di presentazione, di occultamento e le ulteriori concrete modalità dell'azione.
  • È inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni assertive senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In caso di ricorso inammissibile per una causa riconducibile alla colpa del ricorrente, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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