Ordinanza n. 362/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del 12 settembre 2024 n. 360/2024/S/GAS, notificata nella medesima da parte dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) avente a oggetto irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per violazioni in materia di separazione funzionale asseritamente perpetrate da Metanprogetti S.r.l., nella misura complessiva di euro 437.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 437.500,00 per asserite violazioni in materia di separazione funzionale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per l'annullamento la deliberazione ARERA del 12 settembre 2024 n. 360/2024/S/GAS, con la quale le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 437.500,00 per violazioni in materia di separazione funzionale. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso. Risulta che la precedente domanda cautelare sia stata respinta con ordinanza n. 1448/2024 per insufficienza del fumus boni juris. Nella presente fase il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda e, in particolare, una dichiarazione motivata della ricorrente circa la permanenza dell'interesse alla decisione di merito, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie; ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali atti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse o dell'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso l'annullamento della sanzione. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: la ricorrente deve precisare motivatamente, con breve memoria, se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, riferire su eventuali sopravvenienze e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria; ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sugli stessi profili. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 13 maggio 2026 nelle forme del PAT. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La precedente ordinanza cautelare di rigetto, fondata sull'insufficienza del fumus boni juris, è richiamata ma non viene riesaminata.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della ricorrente ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato quale disposizione relativa ai poteri istruttori del giudice amministrativo.
L'inerzia della parte, a fronte della richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
Richiamato nell'ordinanza senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare il quadro delle sopravvenienze, la parte deve adempiere entro il termine assegnato; la mancata risposta può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un'ordinanza istruttoria o a una comunicazione diretta a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione può consentire al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di calendarizzare il merito, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni e chiarimenti aggiornati sulle sopravvenienze, chiedendo alla parte ricorrente di precisare l'attualità dell'interesse e all'amministrazione di documentare gli eventi o gli atti incidenti sulla controversia.
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