Cassazione Penale, Ordinanza n. 16992/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, rilevando l'assenza di un concreto confronto con la motivazione della sentenza d'appello sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Napoli. Il ricorso riguardava esclusivamente il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la motivazione sul punto fosse carente; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il comportamento negativo dell'imputato al momento del controllo e ritenuto sostanzialmente irrilevante la sua ammissione dei fatti, intesa come mancata contestazione dell'evidenza.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a censurare il diniego delle attenuanti generiche in modo assertivo o generico, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, la critica alla motivazione deve essere puntuale e mirata: il ricorrente deve indicare in che cosa la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o mancante, non potendo limitarsi a riproporre la richiesta già respinta nei gradi di merito.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, la Corte può valorizzare il comportamento dell'imputato al momento del fatto o del controllo e attribuire limitato rilievo a mere ammissioni che non si traducano in un effettivo contributo positivo alla valutazione della personalità o del fatto.
- La mancata confutazione della motivazione di merito determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione, con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento processuale.
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