Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 29/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso a carico dell'azienda agricola “-OMISSIS-”; - della determina n. -OMISSIS- dell'ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura; - di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva e conseguente determina di ARCEA relativa ai contributi pubblici dell'impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, incompletezza e difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità della motivazione. Ha contestato la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa, sostenendo che gli elementi valorizzati fossero privi di concreta valenza sintomatica: i vincoli parentali erano acquisiti per il tramite della moglie e non si accompagnavano a rapporti stabili di natura personale o economica; i controlli sul territorio erano sporadici e riconducibili a ragioni di cortesia o lavorative; alcuni contatti e un colloquio carcerario sarebbero stati erroneamente attribuiti o comunque privi di significato indiziante; l'impresa sarebbe stata estranea a contesti criminali e finanziata mediante un progetto ISMEA. Il ricorrente ha inoltre rappresentato che i rapporti con un soggetto controindicato erano giustificati dalla sua pregressa esperienza nella gestione dei terreni aziendali e dalla collaborazione per la conduzione agricola. ARCEA ha sostenuto il carattere dovuto e vincolato della revoca dei contributi prevista dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l'informazione antimafia interdittiva. Ha affermato che l'interdittiva è una misura preventiva fondata su una valutazione altamente discrezionale e prognostica del Prefetto, diretta ad anticipare la tutela contro il rischio di infiltrazione mafiosa; non occorre quindi provare un'effettiva e attuale ingerenza mafiosa nell'impresa, ma è sufficiente un quadro indiziario complessivo, grave, preciso e concordante, idoneo a rendere non illogica la prognosi di condizionamento anche solo passivo. Il sindacato giurisdizionale comprende l'accesso ai fatti e la verifica della ragionevolezza e proporzionalità dell'inferenza prefettizia, senza trasformare la misura in una pena del sospetto. Nel caso concreto, il quadro non era costituito soltanto dai legami familiari del ricorrente con soggetti gravemente pregiudicati, anche per reati associativi mafiosi, ma anche dai rapporti professionali e di collaborazione con un soggetto controindicato che aveva gestito i terreni poi confluiti nel patrimonio dell'impresa e al quale il ricorrente aveva continuato a rivolgersi per consigli sulla conduzione aziendale. Tali elementi, valutati unitariamente e nel peculiare contesto territoriale, sono stati ritenuti idonei a sostenere la prognosi di permeabilità mafiosa. Il TAR ha inoltre attribuito rilievo all'esternazione di qualificati rapporti familiari e di assistenza, anche anteriori al matrimonio, ritenendo che i vincoli parentali non siano automaticamente indicativi di mafiosità, ma possano assumere valore indiziario quando, per intensità e caratteristiche concrete, risultino veicolo di influenza o condizionamento. La domanda cautelare era già stata respinta, con ordinanza confermata in appello, per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per € 1.500,00 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno; sono state compensate nei confronti di ARCEA.

Norme richiamate

  • artt. 84 e ss. d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia è una misura preventiva fondata sulla valutazione prefettizia, anche prognostica, del rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa e non richiede la prova di un'effettiva ingerenza criminale nell'impresa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale base normativa dell'informazione antimafia e dei relativi presupposti.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Prevede l'attivazione del contraddittorio procedimentale prima dell'adozione dell'interdittiva, attivato nel caso esaminato.

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    È indicato da ARCEA come fondamento del potere di revoca dei contributi erogati all'impresa destinataria dell'interdittiva, qualificato come dovuto e vincolato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche citate.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva e non sanzionatoria: per la sua legittimità non è necessaria la prova di un'effettiva e attuale ingerenza mafiosa nell'impresa, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivo che renda ragionevole la prognosi di possibile condizionamento, anche soltanto passivo.
  • Il giudice amministrativo, nel sindacare un'interdittiva antimafia, può verificare direttamente l'esistenza e la gravità dei fatti posti a fondamento della misura e deve controllare che la prognosi prefettizia sia ragionevole, proporzionata e non manifestamente illogica, pur considerando la natura probabilistica della valutazione preventiva.
  • I vincoli parentali con soggetti gravemente controindicati non determinano automaticamente la mafiosità dell'imprenditore, ma possono assumere valore indiziario quando, per intensità, natura e concrete modalità di estrinsecazione, siano idonei a far ritenere una conduzione familiare dell'impresa o una possibile influenza mafiosa indiretta attraverso il nucleo familiare.
  • Nella valutazione della permeabilità mafiosa gli elementi indiziari devono essere apprezzati unitariamente: legami familiari qualificati, rapporti di collaborazione professionale e continuativi contatti con soggetti controindicati possono corroborarsi reciprocamente e sostenere la prognosi interdittiva anche in assenza di una condotta penalmente rilevante dell'imprenditore.
  • La precedente gestione dei terreni aziendali da parte di un soggetto gravemente controindicato e il successivo ricorso dell'imprenditore alla sua esperienza e ai suoi consigli per la conduzione dell'impresa costituiscono elementi professionalmente qualificati che possono assumere rilievo nella valutazione prefettizia del rischio di condizionamento mafioso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.