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Circolare

Circolare n. 24 del 30/05/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA introdotto dall’art. 21 del D.L. 78/2010, come attuato dal provvedimento del 22 dicembre 2010 e successiva modifica del 14 aprile 2011. Vengono definiti soggetti obbligati, operazioni da comunicare, esclusioni ed esoneri, elementi informativi da trasmettere, termini annuali e regime sanzionatorio. Per il 2010 l’adempimento è limitato alle sole operazioni con fattura di importo pari o superiore a 25.000 euro, con invio entro il 31 ottobre 2011; a regime la soglia scende a 3.000 euro (3.600 euro per operazioni senza obbligo di fattura) e la scadenza ordinaria è il 30 aprile dell’anno successivo.

Comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21 D.L. 78/2010

Comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex art. 21 D.L. 78/2010

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA introdotto dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’adempimento, attuato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, come modificato il 14 aprile 2011, mira a rafforzare il contrasto alle frodi e all’evasione fiscale e a rendere più selettiva l’attività di controllo.

Finalità e ambito generale

La circolare evidenzia che la raccolta dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consente di individuare i soggetti a maggior rischio, ricostruire la congruità dei volumi d’affari e dei costi dichiarati e acquisire elementi utili anche per l’accertamento sintetico delle persone fisiche. L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti IVA sia quelle effettuate nei confronti di consumatori finali.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, senza esclusioni soggettive espressamente previste dalla norma. La circolare ricomprende espressamente:

  • i soggetti in contabilità semplificata;
  • gli enti non commerciali, limitatamente alle attività commerciali o agricole;
  • i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale e quelli identificati direttamente;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;
  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti;
  • i contribuenti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Ambito oggettivo e soglie

L’oggetto della comunicazione è rappresentato dalle operazioni rilevanti ai fini IVA, cioè quelle in cui coesistono i requisiti essenziali dell’articolo 1 del DPR 633/1972. Rientrano quindi:

  • le operazioni imponibili;
  • le operazioni non imponibili nei casi espressamente richiamati (esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali);
  • le operazioni esenti.

Sono invece escluse le operazioni fuori campo IVA per difetto di uno dei requisiti soggettivo, oggettivo o territoriale. A regime, l’obbligo scatta per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA, oppure a 3.600 euro al lordo dell’IVA quando non è obbligatoria la fattura. Per i soggetti che, pur obbligati a documentare l’operazione, non indicano separatamente l’imposta, si applica la soglia di 3.600 euro.

Prima applicazione per il 2010

Per l’anno d’imposta 2010 la disciplina è stata introdotta in modo graduale. La comunicazione doveva riguardare soltanto le operazioni soggette a fatturazione di importo pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’IVA, con termine di invio fissato al 31 ottobre 2011. Le operazioni senza obbligo di fattura non erano incluse nella prima applicazione.

Operazioni escluse dalla comunicazione

La circolare elenca diverse esclusioni oggettive:

  • importazioni;
  • esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972, poiché già conosciute dall’Amministrazione finanziaria tramite bolletta doganale;
  • operazioni verso soggetti black list, già oggetto di una specifica comunicazione telematica;
  • operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria in base ad altre disposizioni;
  • operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali pagate con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, sesto comma, DPR 605/1973;
  • operazioni comunitarie, già monitorate tramite modelli INTRA e sistema VIES;
  • passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati con fattura.

Per le operazioni con carte emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, l’esclusione non opera e l’operazione resta comunicabile.

Regime dei minimi e cessazione del regime

I contribuenti che applicano il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 116, della legge n. 244/2007 sono esonerati dalla comunicazione, in quanto il regime comporta l’esonero da qualunque obbligo, salvo la certificazione dei corrispettivi. L’esclusione cessa se il regime perde efficacia nel corso dell’anno, ad esempio per superamento dei limiti di ricavi o compensi, effettuazione di esportazioni, sostenimento di spese per dipendenti o collaboratori, percezione di utili o acquisti di beni strumentali oltre soglia; in tal caso l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni effettuate dalla data di cessazione del regime.

Criteri di determinazione dell’importo e casi particolari

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per gli altri contratti che danno luogo a corrispettivi periodici, la soglia va verificata sull’intero anno solare. Per le altre tipologie contrattuali, come la compravendita, la soglia si riferisce alla singola operazione. Se vi sono contratti tra loro collegati, occorre considerare il corrispettivo complessivo dei contratti.

La circolare precisa che, se il corrispettivo è frazionato o corrisposto con acconti e saldi, va comunque comunicato l’importo complessivo rilevante. Nei casi di operazioni periodiche o contratti collegati, nel campo "data dell’operazione" va indicata la data di registrazione dell’ultima operazione dell’anno o, se non vi è obbligo di registrazione, la data di effettuazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972.

Sono inoltre richiamate le operazioni con IVA non esposta in fattura, come quelle del regime del margine o delle agenzie di viaggio e turismo; per tali operazioni il tracciato prevede un campo specifico. Le cessioni gratuite di beni d’impresa e la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa sono anch’esse oggetto di comunicazione.

Dati da indicare nella comunicazione

La comunicazione deve contenere gli elementi necessari a identificare le parti e le operazioni. In particolare devono essere indicati:

  • partita IVA o codice fiscale di cedente/prestatore e cessionario/committente;
  • importo dell’operazione;
  • imponibile e imposta, oppure indicazione che l’operazione è non imponibile o esente;
  • eventuali variazioni ex articolo 26 del DPR 633/1972.

La circolare chiarisce che una nota di variazione in diminuzione che fa scendere l’importo sotto soglia elimina l’obbligo di comunicazione; se invece l’importo resta sopra soglia, l’operazione va comunicata al netto dello storno. Analogamente, una variazione in aumento che fa superare la soglia rende l’operazione comunicabile. Se la variazione interviene dopo il termine ordinario, l’importo va indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa.

Per i soggetti non residenti privi di codice fiscale è sufficiente indicare i dati anagrafici o societari previsti dal DPR 605/1973: per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio estero; per gli altri soggetti, denominazione, ragione sociale o ditta e sede legale, con ulteriori dati per almeno un rappresentante nei casi di soggetti senza personalità giuridica.

Termini e modalità di invio

L’adempimento ha cadenza annuale e, a regime, la comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il solo anno 2010 il termine era fissato al 31 ottobre 2011. È possibile trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza originaria senza applicazione di sanzioni; decorso tale termine, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, se ne ricorrono le condizioni di legge.

Regime sanzionatorio

L’omissione della comunicazione, così come l’invio con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997, ossia una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Chiusura operativa

La circolare rinvia a successive istruzioni per gli aspetti tecnici di trasmissione e demanda alle Direzioni regionali la vigilanza sull’esatta applicazione delle indicazioni fornite.

Punti principali

Finalità dell’adempimento e quadro normativo

L’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA è stato introdotto dall’art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, per rafforzare il contrasto a frodi ed evasione, soprattutto IVA ma anche ai fini delle imposte sui redditi. La circolare richiama il provvedimento attuativo del 22 dicembre 2010, modificato il 14 aprile 2011, che definisce soggetti, oggetto, modalità e termini di invio.

Soggetti obbligati

Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, senza esclusioni soggettive. L’obbligo riguarda anche i soggetti in contabilità semplificata, gli enti non commerciali limitatamente alle attività commerciali o agricole, i non residenti con stabile organizzazione o tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, i curatori fallimentari e commissari liquidatori, i soggetti in dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti e quelli nel regime agevolato per nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo.

Operazioni da comunicare e soglie

Devono essere comunicate le operazioni imponibili, le non imponibili nelle ipotesi indicate dalla norma e le esenti, purché rilevanti ai fini IVA. A regime la soglia è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA per le operazioni con fattura; se non vi è obbligo di fattura, la soglia sale a 3.600 euro al lordo IVA. Per il 2010, in prima applicazione, si comunicano solo le operazioni soggette a fattura di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto IVA.

Esclusioni ed esoneri oggettivi

Sono escluse le operazioni fuori campo IVA, quelle già monitorate con altri obblighi informativi o già note all’Amministrazione, come importazioni, esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b), operazioni black list, operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria, pagamenti con carte emesse da operatori finanziari soggetti ad altra comunicazione, operazioni comunitarie rilevate con modelli INTRA e passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati da fattura. È inoltre escluso il contribuente che applica il regime dei minimi, salvo cessazione del regime nel corso dell’anno.

Casi particolari su contratti, collegamenti negoziali e pagamenti frazionati

Per appalti, forniture, somministrazioni e altri contratti a corrispettivi periodici, l’importo va valutato sull’intero anno solare; per le altre operazioni conta la singola operazione. In presenza di contratti tra loro collegati, si considera il corrispettivo complessivo dei contratti. Se il pagamento è frazionato, va comunque comunicato l’importo complessivo dell’operazione o dell’insieme collegato, indicando la data di registrazione dell’ultima operazione dell’anno o, se manca l’obbligo di registrazione, la data di effettuazione. Sono richiamate anche le cessioni gratuite di beni d’impresa e la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa.

Dati da indicare nella comunicazione

Vanno indicati i dati identificativi di cedente/prestatore e cessionario/committente, l’importo delle operazioni, l’imponibile, l’imposta o la qualificazione come operazioni non imponibili/esenti. Le variazioni ex art. 26 del DPR 633/1972 incidono sull’obbligo: una variazione in diminuzione che porta sotto soglia esclude la comunicazione, mentre se l’importo resta sopra soglia si comunica al netto dello storno; una variazione in aumento che fa superare la soglia rende l’operazione comunicabile. Per i soggetti non residenti senza codice fiscale sono previsti dati identificativi alternativi; per le operazioni con IVA non esposta in fattura e per il regime del margine o agenzie di viaggio sono previste specifiche modalità di indicazione.

Termini di invio, integrazioni e sanzioni

L’adempimento ha cadenza annuale e la comunicazione va inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo. Solo per il 2010 il termine è stato fissato al 31 ottobre 2011. È possibile presentare una nuova comunicazione sostitutiva entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza senza sanzioni; oltre tale termine si applica il ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. L’omessa comunicazione o l’invio con dati incompleti o non veritieri comporta la sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, da 258 a 2.065 euro.

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