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Circolare

Circolare n. 25 del 30/05/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 2060/2011, che la riduzione del periodo di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina da dieci a cinque anni opera retroattivamente anche per gli atti di acquisto anteriori al 30 giugno 1996, se l’evento di decadenza si è verificato prima del 30 giugno 2001. Viene così superata la precedente impostazione della circolare n. 63/2007. L’Agenzia invita gli uffici a riesaminare il contenzioso pendente e ad abbandonare la pretesa tributaria nei casi compatibili, salvo la definitività dell’atto impositivo o altre questioni sostenibili.

Imposta di registro – agevolazioni piccola proprietà contadina e applicazione retroattiva del termine quinquennale di decadenza

Imposta di registro – agevolazioni per la piccola proprietà contadina e retroattività del termine quinquennale

La circolare esamina gli effetti dell’art. 11 del d.lgs. n. 228/2001 sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2060 del 28 gennaio 2011. Il documento chiarisce la portata retroattiva della riduzione del termine di decadenza da dieci a cinque anni e indica le conseguenze operative per il contenzioso pendente.

Quadro normativo di riferimento

L’agevolazione nasce dall’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che prevedeva benefici fiscali ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria per l’acquisto di fondi rustici, con finalità di formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina. La disciplina prevedeva la decadenza dal beneficio, con recupero delle imposte ordinarie, in caso di alienazione volontaria del fondo o cessazione della coltivazione diretta prima del termine stabilito.

Nel tempo il termine di decadenza è stato modificato: originariamente pari a cinque anni, è stato portato a dieci anni dall’art. 28, comma 1, della legge n. 590/1965 e poi ridotto nuovamente a cinque anni dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, in vigore dal 30 giugno 2001.

La questione interpretativa sul comma 5 dell’art. 11 del d.lgs. n. 228/2001

Il comma 5 dell’art. 11 ha previsto che il nuovo termine quinquennale si applichi anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni rispetto all’entrata in vigore del decreto, cioè agli acquisti anteriori al 30 giugno 1996. La norma ha generato controversie soprattutto nei casi in cui il fondo fosse stato acquistato prima di tale data e alienato prima del 30 giugno 2001, ma comunque entro cinque anni dall’acquisto.

La circolare n. 63 del 26 novembre 2007 aveva interpretato la disposizione nel senso che l’attenuazione del vincolo temporale si applicasse solo se il successivo atto di rivendita fosse stato posto in essere dopo il 30 giugno 2001; in caso contrario, sarebbe rimasto applicabile il termine decennale. Secondo l’impostazione amministrativa, la norma aveva natura transitoria e non intendeva sanare retroattivamente situazioni già definite.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite

La sentenza n. 2060/2011 delle Sezioni Unite ha risolto il contrasto interpretativo. La Corte ha affermato che l’art. 11 del d.lgs. n. 228/2001 opera per il futuro, quindi per gli acquisti successivi al 30 giugno 2001 e per quelli già stipulati da meno di cinque anni, per i quali il quinquennio maturi sotto la nuova disciplina.

Per gli atti stipulati da più di cinque anni prima dell’entrata in vigore del decreto, la Corte ha invece ritenuto che il comma 5 estenda l’efficacia retroattiva del termine quinquennale a tutti gli atti anteriori al 30 giugno 2001, senza ulteriori condizioni. Il legislatore, secondo la Suprema Corte, ha considerato solo il momento dell’acquisto e non ha posto limiti legati alla data della cessione.

Conseguenze pratiche sulla decadenza dal beneficio

Secondo la ricostruzione della Cassazione, il termine quinquennale si applica retroattivamente anche ai casi in cui l’acquisto sia avvenuto prima del 30 giugno 1996 e l’evento che comporta la decadenza si sia verificato prima del 30 giugno 2001. In tali ipotesi, ai fini della decadenza dall’agevolazione occorre fare riferimento al vincolo di cinque anni e non più a quello di dieci.

La Corte ha però individuato un limite: la retroattività non può incidere sui casi in cui l’atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria. In questi casi, la perdita dell’agevolazione resta ferma.

Indicazioni per la gestione del contenzioso

Preso atto dell’orientamento delle Sezioni Unite, l’Agenzia delle Entrate dichiara non più sostenibile la posizione espressa nella circolare n. 63/2007 nella parte in cui manteneva il vincolo decennale per i fondi acquistati prima del 30 giugno 1996 e alienati prima del 30 giugno 2001.

Le strutture territoriali devono quindi:

  • riesaminare le controversie pendenti in materia;
  • abbandonare la pretesa tributaria, secondo le modalità di rito e in relazione allo stato e grado del giudizio, quando ricorrano le condizioni indicate;
  • verificare che non vi siano altre questioni difendibili che impediscano l’abbandono.

Spese di lite e vigilanza

Nel caso in cui si richieda la cessazione della materia del contendere, gli uffici devono prendere posizione motivata anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi utili a giustificarne la compensazione. Infine, le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché le Direzioni provinciali applichino correttamente i principi e le istruzioni della circolare.

Punti principali

Origine e disciplina storica dell’agevolazione

La circolare ricostruisce la disciplina della piccola proprietà contadina prevista dall’art. 1 della legge n. 604/1954, applicabile fino al 31 dicembre 2009, che prevedeva agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e ipotecaria per gli atti di acquisto di fondi rustici. Viene ricordato che l’art. 7, comma 1, della stessa legge prevedeva la decadenza dal beneficio e il recupero delle imposte ordinarie in caso di alienazione volontaria del fondo o cessazione della coltivazione diretta prima del termine previsto.

Modifica del termine di decadenza da dieci a cinque anni

Il termine originario di cinque anni era stato elevato a dieci anni dall’art. 28, comma 1, della legge n. 590/1965 e poi ridotto nuovamente a cinque anni dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, in vigore dal 30 giugno 2001. Il comma 5 dello stesso articolo ha esteso il nuovo termine quinquennale anche agli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 1996, generando dubbi interpretativi sui casi in cui l’alienazione fosse avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto ma entro il quinquennio.

Precedente interpretazione amministrativa e contrasto giurisprudenziale

La circolare n. 63/2007 aveva interpretato la norma transitoria nel senso che il termine ridotto si applicasse agli acquisti anteriori al 30 giugno 2001 solo se la successiva rivendita fosse avvenuta dopo tale data; in caso contrario, restava applicabile il vincolo decennale. Tale lettura era fondata sull’idea che il legislatore avesse introdotto una disposizione transitoria e non una vera efficacia retroattiva. La posizione ha trovato solo parziale conferma giurisprudenziale, determinando un contrasto interpretativo.

Principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione

Con la sentenza n. 2060 del 28 gennaio 2011, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 11 del d.lgs. n. 228/2001 si applica per il futuro agli acquisti successivi al 30 giugno 2001 e anche agli atti già stipulati da meno di cinque anni, per i quali il quinquennio maturi sotto la nuova disciplina. Quanto agli atti stipulati da più di cinque anni prima dell’entrata in vigore, il comma 5 estende l’efficacia retroattiva del termine quinquennale a tutti gli atti anteriori al 30 giugno 2001, senza condizioni.

Limite alla retroattività e gestione dei casi definitivi

La Corte ha precisato che l’unico limite ricavabile dal sistema non riguarda la sola esistenza di una causa di decadenza, ma la definitività dell’atto impositivo: se il recupero è stato già notificato e non impugnato, oppure se vi è un giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, l’efficacia retroattiva non può incidere sulla perdita ormai definitiva dell’agevolazione.

Indicazioni operative per il contenzioso pendente

Alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, l’Agenzia considera non più sostenibile la tesi della circolare n. 63/2007 nella parte in cui applicava il vincolo decennale agli acquisti anteriori al 30 giugno 1996 e alle alienazioni anteriori al 30 giugno 2001. Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa tributaria, con le modalità di rito e tenendo conto dello stato e grado del giudizio, quando ricorrano le condizioni indicate e non vi siano altre questioni difendibili.

Spese di giudizio e vigilanza interna

In caso di abbandono della controversia e di richiesta di cessazione della materia del contendere, gli uffici devono prendere posizione motivata anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi idonei a giustificarne la compensazione. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella circolare siano osservati dalle Direzioni provinciali.

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