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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26876/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in sede d'appello, della confisca del denaro sequestrato (7.669,62 euro) dopo che la Corte aveva dichiarato estinti i reati per prescrizione. La difesa sosteneva che non sussistevano i presupposti dell'art. 240 c.p. e che la confisca disposta fosse una confisca "per equivalente" di somme facenti parte del patrimonio legale dell'imputata; inoltre contestava la retroattività dell'applicazione del richiamo all'art. 322-ter c.p. introdotto in art. 578-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la somma sequestrata rappresentasse il profitto diretto del reato e che la confisca adottata fosse da qualificare come confisca diretta (misura patrimoniale di sicurezza) e non come confisca per equivalente. Pertanto l'applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. (nella versione che richiama l'art. 322-ter c.p.) alla statuizione di confisca, non ostava: la confisca diretta del profitto, essendo misura di sicurezza patrimoniale, si applica secondo la legge vigente al tempo della sua adozione. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una pena pecuniaria (C 3.000) a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 578-bis c.p.p.

    "Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"

    Norma processuale che disciplina la possibilità per il giudice d'impugnazione di decidere sulla confisca anche quando dichiara estinto il reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione nel caso esaminato per confermare la confisca diretta del profitto.

  • art. 322-ter c.p.

    Prevede la confisca dei beni che costituiscono profitto o prezzo del reato, ovvero, se non possibile, la confisca per equivalente. La Corte ha richiamato tale norma come riferimento per la confisca del profitto e ne ha sottolineato la possibilità di applicazione in combinato disposto con art. 578-bis c.p.p.

  • art. 240 bis c.p.

    Richiamato da art. 578-bis c.p.p. come uno dei casi particolari di cui può trattarsi nell'ipotesi di confisca disposta senza condanna; citato nel quadro normativo di riferimento.

  • art. 240 c.p.

    Norma generale sulla confisca; la difesa aveva richiamato requisiti di tale disciplina per contestare la confisca ma la Corte ha ritenuto che nel caso si trattasse di confisca diretta del profitto regolata anche da altre disposizioni pertinenti.

  • art. 640, secondo comma, n. 1 c.p.

    Tipifica la truffa aggravata in danno di ente pubblico; la sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente per questo reato (poi estinto per prescrizione in appello).

  • art. 200, primo comma, c.p.

    Principio secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. La Corte lo ha richiamato per sostenere che la confisca diretta (misura patrimoniale di sicurezza) si applica secondo la legge vigente al momento dell'adozione, superando l'eccezione di retroattività sollevata dalla difesa.

  • art. 236 c.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle misure di sicurezza patrimoniali, coerente con l'applicazione dell'art. 200 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; è stato applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, a una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra confisca diretta del profitto/prezzo (quando è rinvenuto il denaro o il bene costituente il profitto) e confisca per equivalente: la prima viene qualificata come misura di sicurezza patrimoniale e si applica secondo la legge al momento della sua adozione;
  • La confisca diretta del denaro che costituisce il profitto del reato può essere disposta anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, purché vi sia accertamento della responsabilità e sia applicabile la cornice procedurale di art. 578-bis c.p.p.;
  • Il principio di non retroattività della legge processuale (tempus regit actum) è meno incisivo quando la misura è qualificabile come misura di sicurezza patrimoniale regolata dall'art. 200 c.p.; in tali casi si applica la legge vigente al tempo dell'adozione della misura;
  • Se una somma è stata effettivamente sequestrata e corrisponde al profitto del reato, la confisca va generalmente qualificata come diretta e non può essere negata sulla base di presunte piante di retroattività procedurale;
  • In fase di impugnazione che porta a proscioglimento per prescrizione, il giudice d'appello o la Corte di Cassazione possono comunque decidere sulla confisca ai soli effetti della confisca previo accertamento della responsabilità, secondo art. 578-bis c.p.p.;
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie: valutare sempre la solidità giuridica del motivo d'appello prima di proporre il ricorso in Cassazione.

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