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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22916/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I motivi sollevati sostenevano: violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 e correlati (art.79, art.46) in tema di onere probatorio sulla presunzione di indigenza; omessa e carente motivazione circa la possibilità di prova contraria, con riferimento alla sentenza Corte Cost. n.139/2010; mancato esercizio dei poteri officiosi di verifica ex art.96, commi 2 e 3, d.P.R. n.115/2002; violazione dei diritti costituzionali e convenzionali (art.24 e 111 Cost., art.6 CEDU) e della Direttiva (UE) 2016/1919.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'incompetenza funzionale del collegio a decidere sull'opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di patrocinio, essendo tale competenza riservata all'ufficio monocratico ai sensi dell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 (richiamata la pronuncia Sez. U. n.6816/2007, Inzerillo). Per questo motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. La Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali relative all'onere della prova, all'interpretazione dell'art.76 e alle presunte violazioni costituzionali o convenzionali.

Norme richiamate

  • art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    La Corte ha ritenuto che la competenza a deliberare sull'opposizione avverso decreto di rigetto o inammissibilità dell'istanza di patrocinio spetti all'ufficio monocratico; perciò il collegio era incompetente funzionalmente e l'ordinanza va annullata

  • art. 76, d.P.R. n.115/2002

    Invocato dal ricorrente quale norma che stabilisce la presunzione di indigenza e i requisiti per la prova contraria; la Corte di Cassazione non ha effettuato un'approfondita interpretazione sostanziale del disposto in questa sentenza, essendo intervenuta per ragioni di competenza

  • art. 79, d.P.R. n.115/2002

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina procedurale dell'istanza, ma non valutato nel merito dalla Corte per il rilievo di incompetenza funzionale

  • art. 46, d.P.R. n.115/2002

    Richiamato dal ricorrente in correlazione agli oneri istruttori dell'istanza; la Corte non si è pronunciata sul suo contenuto per effetto dell'annullamento per incompetenza

  • art. 96, d.P.R. n.115/2002

    I commi che attribuiscono al giudice poteri officiosi di verifica sono stati invocati come norma che il giudice avrebbe omesso di esercitare; tuttavia la Cassazione non ha deciso sul punto sostanziale, avendo escluso la competenza del collegio

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2010

    Citata dal ricorrente per sostenere che non è richiesto un onere documentale insormontabile per provare l'assenza di redditi; la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione di merito nella presente decisione

  • Sez. U. Cass. n. 6816 del 30/01/2007 (Inzerillo)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare la competenza dell'ufficio monocratico a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di inammissibilità/rigetto dell'istanza di patrocinio, principio applicato nella decisione

  • Articoli costituzionali e strumenti sovranazionali

    art.24 Cost.; art.111 Cost.; art.6 CEDU; art.47 Carta dei diritti fondamentali UE; Direttiva (UE) 2016/1919

    Richiamati dal ricorrente per affermare il diritto effettivo alla difesa e al patrocinio a spese dello Stato; la Corte non ha valutato la fondatezza di tali censure in sede sostanziale a causa dell'annullamento per incompetenza

Massime di principio

  • Le impugnazioni avverso provvedimenti di rigetto o inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato devono essere proposte davanti all'ufficio monocratico competente ex art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002; la corte collegiale è incompetente a decidere tali opposizioni.
  • Se la Corte rileva incompetenza funzionale, l'annullamento può avvenire senza rinvio e con trasmissione degli atti al presidente del tribunale per l'ulteriore corso, impedendo una valutazione nel merito delle questioni sollevate.
  • Le questioni sostanziali relative all'onere della prova sulla presunzione di indigenza (art.76, comma 4-bis) e l'eventuale obbligo di produzione documentale vanno trattate dalla giurisdizione materialmente competente; non è corretto confondere il problema della competenza con la valutazione di merito.
  • Quando si contesta l'omessa esercitazione di poteri officiosi di verifica da parte del giudice (art.96 d.P.R. 115/2002), è necessario promuovere il rimedio davanti all'organo competente, chiedendo espressamente l'esercizio di tali poteri o proponendo l'impugnazione davanti al giudice monocratico.
  • Le censure basate su diritti costituzionali o convenzionali (es. diritto alla difesa, art.6 CEDU) restano valutabili solo se l'organo adito è competente; la mancata competenza impedisce l'esame di merito di tali profili.

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