Cassazione Penale, Sentenza n. 14775/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 29/01/2020 per mancata esecuzione dell'obbligo di svolgere trenta giorni di attività lavorativa non retribuita presso l'ente "Agende Rosse"; il ricorrente ha lamentato che la mancata esecuzione derivava da incolpevole impossibilità legata alla fase emergenziale pandemica (l'associazione aveva comunicato l'impossibilità di inserire volontari per rispetto delle norme anti-contagio) e che il giudice dell'esecuzione non aveva motivato né considerato la richiesta di sospensione dell'incidente di esecuzione o l'individuazione di un altro ente disponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione si è limitato a constatare l'inadempimento senza verificare l'esigibilità della prestazione nelle concrete circostanze né valutare l'eventuale incolpevole impossibilità o il grado di collaborazione del condannato. Per tali omissioni la pronuncia è viziata e richiede un nuovo esame da parte del giudice competente, che dovrà accertare se la prestazione fosse esigibile e valutare le ragioni dell'inadempimento prima di decidere sulla revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
menzionato nel testo come norma che individua la condizione per il riconoscimento del beneficio della sospensione
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'esecuzione di una prestazione (es. attività non retribuita); tuttavia, prima di revocare il beneficio per inadempimento il giudice deve verificare l'esigibilità della prestazione e le ragioni dell'inadempimento
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009 (Esposito) Rv.246108
citata per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla presa d'atto dell'inadempienza ma deve verificare l'esigibilità e il grado di collaborazione
È consolidato che la revoca per inadempimento richiede valutazione dell'esigibilità della condizione e dell'impegno del condannato
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017 (Coglitore) Rv.271615
citata a rafforzare il principio di cui sopra
Conferma il criterio che il giudice dell'esecuzione deve accertare le cause del mancato adempimento e il comportamento collaborativo del condannato
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013 Rv.257587
richiamata in tema di accertamento dell'eventuale incolpevole inadempimento
Il giudice deve valutare l'esistenza di un'incolpevole impossibilità o di ragioni contingenti che giustificano il ritardo o il mancato adempimento
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020 (Incalcaterra) Rv.278075
richiamata per l'affermazione della necessità di valutare l'incolpevole inadempimento
Conferma che l'esistenza di una impossibilità anche contingente può escludere la revoca del beneficio
Massime di principio
- Prima di revocare la sospensione condizionale per mancato adempimento di attività non retribuita il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esigibilità concreta della prestazione nelle specifiche circostanze.
- Il giudice deve valutare se il mancato adempimento sia dovuto a un'incolpevole impossibilità (es. fattori esterni come emergenza sanitaria) e motivare espressamente la valutazione.
- Occorre accertare e motivare il grado di collaborazione del condannato nel tentativo di adempiere (es. richieste all'ente, proposte alternative), prima di procedere alla revoca del beneficio.
- Se l'ente indicato non può provvedere all'inserimento per ragioni oggettive, il giudice dovrebbe considerare la sospensione dell'incidente di esecuzione o l'individuazione di altro ente disponibile, prima di revocare la sospensione.
- La semplice constatazione dell'inadempimento, senza istruttoria sulle cause e senza motivazione sulla (in)esigibilità della prestazione, costituisce vizio di legittimità impugnabile in cassazione.
- In casi di emergenze pubbliche o restrizioni generali (es. pandemia) l'elemento del "contesto" deve essere considerato come possibile causa di incolpevole impossibilità e valutato case by case.
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