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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Caserta in data 23/10/2025, notificato in pari data, pubblicato sul sito Istituzionale del Ministero dell'Interno il giorno successivo;

Giustizia amministrativa202507132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della richiesta di primo ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Caserta e notificato il 23 ottobre 2025. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del procedimento, il datore di lavoro ha sottoscritto il contratto di soggiorno e lo ha inoltrato agli uffici della Prefettura il 29 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, rilevando che allo stato non sussiste un interesse cautelare, poiché l'amministrazione è tenuta a rivalutare il rapporto alla luce della sottoscrizione del contratto di soggiorno e del suo inoltro alla Prefettura. Non è stata quindi espressa una valutazione di merito sui vizi dell'atto impugnato né sono stati esaminati in concreto fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza, allo stato, di interesse cautelare.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, nelle more del giudizio, sopravvengano circostanze che impongano all'amministrazione una rivalutazione della posizione sostanziale, facendo venir meno allo stato l'utilità concreta e attuale della sospensione dell'atto impugnato.
  • La sottoscrizione e il successivo inoltro del contratto di soggiorno possono imporre all'amministrazione una rivalutazione della richiesta di primo ingresso, con conseguente esclusione dell'interesse cautelare alla sospensione del precedente provvedimento di archiviazione, senza necessità di definire in via cautelare la legittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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