Cassazione Civile, Ordinanza n. 17442/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente religioso)
La controversia
La parrocchia ha impugnato un avviso di accertamento con cui il Comune di Palermo le aveva richiesto l'ICI per l'anno 2010, negando l'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992. Secondo la contribuente, l'agevolazione avrebbe dovuto operare anche quando l'immobile, anziché essere utilizzato direttamente dall'ente proprietario, sia concesso in comodato gratuito a un ente non commerciale (nella specie una ONLUS) che vi svolga attività rientranti tra quelle agevolate, senza finalità commerciali o distorsive. In ricorso sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) e i), d.lgs. n. 504 del 1992, per avere la sentenza escluso l'esenzione in caso di utilizzazione indiretta; 2) nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La ricorrente ha poi invocato anche lo ius superveniens di cui all'art. 1, comma 71, l. n. 213 del 2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente, perché la sentenza di merito esponeva in modo chiaro le ragioni della decisione. Ha invece accolto il primo motivo, valorizzando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 71, l. n. 213 del 2023, ritenuta applicabile anche all'ICI e alle disposizioni richiamate del d.lgs. n. 504 del 1992. La Corte ha affermato che gli immobili devono considerarsi "posseduti" anche quando concessi in comodato a un soggetto non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, purché il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente attività agevolate con modalità non commerciali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per gli accertamenti di fatto necessari e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale dedotto per la pretesa motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato nel ricorso quale base dell'esenzione ICI invocata
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
base normativa dell'esenzione per immobili destinati alle attività agevolate svolte con modalità non commerciali
art. 1, comma 71, l. n. 213 del 2023
norma di interpretazione autentica applicata anche all'ICI; chiarisce che il possesso e l'utilizzazione ricorrono anche nel comodato a ente non commerciale collegato al concedente, se l'attività svolta è esclusivamente quella agevolata e con modalità non commerciali
art. 1, comma 759, lett. g), l. n. 160 del 2019
richiamata come disposizione cui si riferisce la norma interpretativa, estesa alle norme da essa richiamate o sostituite
art. 1, comma 2, Statuto del contribuente
richiamato a sostegno della qualificazione della disposizione come interpretazione autentica
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986
individua il soggetto comodatario non commerciale cui può essere concesso l'immobile ai fini dell'esenzione
d.lgs. n. 504 del 1992
testo normativo dell'ICI al quale la disposizione interpretativa è stata ritenuta applicabile
l. n. 213 del 2023
legge contenente la norma di interpretazione autentica rilevante nel caso
l. n. 160 del 2019
richiamata quale fonte di rinvio alle norme sull'esenzione oggetto di interpretazione autentica
Massime di principio
- In tema di ICI, l'esenzione per gli immobili destinati ad attività agevolate può spettare anche quando il bene sia concesso in comodato gratuito a un ente non commerciale, se il comodatario è funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente e svolge nell'immobile esclusivamente attività rientranti nella previsione agevolativa, con modalità non commerciali.
- La nozione di possesso/utilizzazione dell'immobile, ai fini dell'agevolazione fiscale, può comprendere anche l'uso indiretto del bene, purché la destinazione concreta resti coerente con le finalità tipizzate dalla norma e non vi sia cessazione definitiva della strumentalità.
- Una motivazione non è apparente quando la sentenza espone in modo chiaro e comprensibile la ratio decisoria, anche senza soffermarsi su circostanze fattuali non decisive secondo l'interpretazione prescelta.
- La norma di interpretazione autentica, quando espressamente riferita alle disposizioni richiamate o sostituite, si applica anche ai rapporti disciplinati dalle norme previgenti oggetto del richiamo, salvo incompatibilità testuale o sistematica.
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