Sentenza n. 16405/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055998987533 spedita in data 11.03.2025 con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata l'11 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine alla Questura di provvedere espressamente sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata l'11 marzo 2025. Il ricorso, notificato il 22 giugno 2026, è stato proposto per ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. Per l'istanza presentata l'11 marzo 2025 si applicava il termine di conclusione di 60 giorni previsto dalla versione allora vigente dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998: la modifica che ha portato il termine a 90 giorni si applicava solo dal 22 maggio 2026. Il termine procedimentale scadeva il 10 maggio 2025 e il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio, previsto dall'art. 31 c.p.a., scadeva il 10 maggio 2026; computata la sospensione feriale di 31 giorni, la scadenza era il 10 giugno 2026. La notifica del 22 giugno 2026 era quindi tardiva. Il TAR ha inoltre ritenuto che la proposizione del ricorso tardivo integrasse colpa grave e ha revocato, con efficacia retroattiva, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, benché la relativa ammissione fosse stata dichiarata dal difensore senza essere documentata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Nel testo vigente al momento in cui, l’11.03.2025, il ricorrente ha presentato l’istanza di permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98 prevede(va) che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Per le istanze presentate prima del 22 maggio 2026 vale il termine di 60 giorni, non quello di 90 giorni introdotto dalla modifica legislativa successiva.
art. 4 d.lgs. 16 aprile 2026, n. 83
Nel modificare tale comma 9, l’art. 4 del D.Lgs. 16/04/2026 n. 83 ha ora portato a 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento; ma poiché, per espressa previsione dello stesso citato art. 4, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026”, al caso in esame si applica ancora il termine di 60 giorni, scaduto il 10.05.2025.
La modifica che estende a 90 giorni il termine di conclusione del procedimento si applica dal 22 maggio 2026 e non incide sulle istanze presentate anteriormente.
art. 31 c.p.a.
Ora, l’art. 31 del cpa, nel disciplinare “l’azione avverso il silenzio”, prevede che “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere”, che “l'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”, e che “è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
L'azione avverso il silenzio deve essere proposta, pur perdurando l'inadempimento, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il termine è soggetto alla sospensione feriale.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
L’art. 136 del DPR n. 115/2002, relativo alla “revoca del provvedimento di ammissione”, al comma 2 prevede che “il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta…, se l'interessato ha agito…con colpa grave”, e che in casi del genere tale revoca “ha efficacia retroattiva”.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se provvisoriamente disposta, va revocata con efficacia retroattiva quando l'interessato abbia agito con colpa grave; il TAR ha ravvisato tale colpa nella proposizione tardiva del ricorso.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l'inadempimento, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il termine annuale, in quanto processuale, è soggetto alla sospensione feriale.
- La disciplina sopravvenuta che modifica il termine per concludere un procedimento si applica dalla data di decorrenza espressamente stabilita e non modifica il termine applicabile alle istanze presentate anteriormente.
- La proposizione tardiva dell'azione avverso il silenzio integra, secondo la decisione, colpa grave idonea a giustificare la revoca retroattiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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