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Sentenza

Sentenza n. 2231/2026 - Milano, Sezione 3

alla sentenza n.1187/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento, inizialmente, delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 1187/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, lamentando il mancato pagamento delle somme oggetto della sentenza n. 1187/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento, ma soltanto dopo l'instaurazione del ricorso. La ricorrente ha quindi chiesto, con nota depositata il 21 aprile 2026, la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo non più necessario esaminare il ricorso poiché il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: poiché il pagamento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'esecuzione della sentenza; il giudizio si è definito senza esame del merito per effetto dell'intervenuto pagamento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato per ottenere l'esecuzione di una pronuncia, l'amministrazione adempie integralmente alla prestazione dovuta, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza procedere allo scrutinio del ricorso.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'adempimento dell'amministrazione successivo all'instaurazione del giudizio consente di applicare il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'amministrazione anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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