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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13370/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) commesso con permanenza dal 2006 al 2010 e varie condanne per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) commessi dal 2008 in poi. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la partecipazione mafiosa si sarebbe protratta oltre il 2010 e che i reati-fine erano programmati sin dall'ingresso nel sodalizio, perciò dovessero considerarsi in continuazione con il 416-bis; inoltre contestava l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei criteri indicatori della continuazione (omogeneità dei titoli, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo in parte. Ha confermato la corretta applicazione del principio che per dichiarare la continuazione tra 416-bis e reati-fine è necessario provare che i reati-fine siano stati programmati già al momento dell'ingresso nel sodalizio; ha quindi respinto la continuazione tra il 416-bis (partecipazione mafiosa dal 2006 al 2010) e le violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 iniziate dal 2008, per la distanza temporale e la mancanza di prova di una programmazione originaria. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto in cui il Tribunale negava in modo generalizzato la continuazione tra le sole sentenze relative ai reati di stupefacenti indicate ai nn. 1), 2), 3), 4), 6) e 7), perché la motivazione non ha valutato adeguatamente la possibilità di un unico disegno criminoso tra tali reati (sussistenza di indicatori come omogeneità dei titoli e talvolta vicinanza spazio-temporale). Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi richiamati. Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Costituisce il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; l'adesione o la decisione di entrare a far parte dell'associazione non comporta automaticamente la programmazione, sin da quel momento, di una serie determinata di reati-fine: per riconoscere la continuazione bisogna provare che i reati-fine siano stati programmati già al momento dell'ingresso nel sodalizio

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sui reati relativi al traffico e all'illecita detenzione/cessione di sostanze stupefacenti; per essere considerati in continuazione con il 416-bis occorre dimostrare che tali reati-fine fossero parte di una programmazione unitaria già all'atto dell'ingresso del soggetto nell'associazione mafiosa

  • art. 81 c.p.

    Disciplina la fattispecie del reato continuato e l'applicazione di un'unica pena: richiede l'esistenza di una pulsione criminosa unica e la programmazione, almeno generica, dei reati nel medesimo momento ideativo e volitivo

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale rilevante nel giudizio dell'esecuzione in materia di riconoscimento di benefici e della continuazione; richiede motivazione adeguata del giudice dell'esecuzione quando decide sull'applicabilità della disciplina della continuazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, richiamata)

    È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio

    Principio confermato dalla Corte: la continuazione tra 416-bis e reati-fine è possibile ma subordinata a verifica puntuale della programmazione originaria dei reati-fine; la mera appartenenza al sodalizio o la propensione a delinquere non sono sufficienti

Massime di principio

  • La continuazione tra il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati-fine richiede prova che i reati-fine siano stati programmati sin dal momento dell'ingresso nel sodalizio; senza questa prova la continuazione non sussiste.
  • La semplice appartenenza a un'associazione che opera in vari settori criminali o la propensione personale a delinquere in un settore (es. droghe) non equivalgono a una programmazione originaria dei reati-fine: possono costituire "stile di vita" o inclinazione, non reato continuato.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente, per ciascun gruppo di reati, l'esistenza o meno di un disegno criminoso unitario; il diniego generalizzato della continuazione senza esame degli indicatori (omogeneità di titolo, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta) è vizioso.
  • Anche se la continuazione con il reato associativo è esclusa, può esistere una continuazione autonoma tra i reati-fine stessi; il giudice deve valutare separatamente la possibilità di un disegno criminoso unitario tra le condotte di medesima specie.
  • In presenza di carenze motivazionali riguardo alla continuazione tra reati dello stesso settore, la corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, preservando il rispetto dei principi sulla prova della programmazione originaria.

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