Sentenza n. 1017/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in variante per l’ammodernamento e l’ampliamento di strutture turistico-ricreative, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, conduttore di un’area classificata dal piano vigente come zona F destinata ad attività turistiche e attrezzature balneari, aveva presentato un progetto qualificato come variante al titolo edilizio originario relativo a un chiosco-bar e a sei gazebo. Il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto e poi respinto l’istanza ritenendo l’intervento incompatibile sia con il PUG adottato, soggetto alle norme di salvaguardia, sia con il vigente Piano di Fabbricazione. Il ricorrente ha dedotto: erronea applicazione dell’art. 48 delle NTA del PUG, riferito all’ambito rurale, a un’area storicamente destinata ad attività turistico-ricreative; erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione, trattandosi secondo la sua prospettazione di ristrutturazione o variante complementare e accessoria al titolo originario; difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e carenza di motivazione, anche perché le strutture erano state precedentemente autorizzate; violazione dell’art. 5 del T.U.E. per il mancato acquisizione diretta del parere regionale; illegittimità della subordinazione dell’intervento alla previa approvazione di un piano attuativo previsto dal Progetto Norma PN3; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per l’insufficiente esame delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Il Comune ha eccepito anche il difetto di legittimazione e interesse, eccezioni ritenute infondate dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari comunali, ritenute comunque infondate perché il provvedimento era rivolto al ricorrente e il contratto di locazione attestava il suo subentro nella pratica edilizia. Il Collegio ha ritenuto che il progetto non costituisse una semplice variante o ristrutturazione delle opere originarie, ma un nuovo intervento edilizio-urbanistico, in ragione della realizzazione ex novo di opere rilevanti — rifacimento integrale del chiosco-bar, piscina esterna, solarium, torretta del bagnino e percorsi con pedane in legno — non previste dal titolo originario, nonché della destinazione delle strutture a servizi per l’intero anno solare, in luogo della precedente stagionalità. Tali elementi rendevano necessario un autonomo permesso di costruire. Il diniego è stato quindi ritenuto congruamente fondato sia sulla disciplina di salvaguardia del PUG adottato, che classificava l’area come zona E2 di alto valore storico-naturalistico inserita nel PN3 e vietava le nuove costruzioni nello spazio rurale, sia sulla disciplina del vigente Piano di Fabbricazione, che subordinava ogni nuovo intervento in zona F all’inserimento in uno studio unitario e al previo parere dell’ufficio urbanistico regionale. Il TAR ha escluso che le precedenti autorizzazioni potessero legittimare il nuovo intervento, distinguendo il caso deciso da un precedente relativo al mantenimento annuale di strutture già autorizzate. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché la decisione aveva natura vincolata e il Comune aveva comunque replicato alle osservazioni, indicando nella qualificazione dell’opera come nuovo intervento rilevante la ragione del rigetto, sebbene con motivazione stringata. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve essere motivato, ma nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione riferita alla natura di nuovo intervento edilizio e alla sua incompatibilità con gli strumenti urbanistici.
art. 10-bis l. 241/1990
L’obbligo di esaminare le osservazioni al preavviso di rigetto è stato ritenuto rispettato, poiché il Comune aveva controdedotto individuando la natura nuova e rilevante dell’intervento quale ragione decisiva del diniego.
art. 5 T.U.E.
La censura relativa al mancato intervento procedimentale per l’acquisizione del parere regionale è stata assorbita o comunque resa recessiva dalla ritenuta legittimità del diniego fondato sull’incompatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
art. 9 d.P.R. 380/2001
La disciplina è stata richiamata dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata tra i parametri del ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione decisoria.
art. 13 NTA del PUG adottato
Dalla data di adozione del suddetto Piano entrano in vigore le norme di salvaguardia.
Le norme di salvaguardia del PUG adottato sono state ritenute applicabili all’istanza edilizia presentata successivamente, incidendo sulla valutazione di conformità dell’intervento.
art. 45 NTA del PUG adottato
Le Schede dei PN assumono carattere di preliminare di PUE o strumento urbanistico equivalente, vincolante e prescrittivo nei casi in cui i contenuti progettuali rappresentati sulle specifiche Schede siano condivisi e accettati dai soggetti proponenti.
La disposizione è stata utilizzata per evidenziare il ruolo del Progetto Norma quale base della pianificazione esecutiva e la necessità del relativo percorso attuativo.
art. 48 NTA del PUG adottato
Nello spazio rurale non sono ammissibili interventi di nuove costruzioni, ancorché agricole.
Il divieto di nuove costruzioni nello spazio rurale è stato applicato all’intervento, poiché l’area era classificata come zona E2 di alto valore storico-naturalistico nell’ambito del PN3.
Massime di principio
- Un progetto edilizio qualificato dal privato come variante o ammodernamento richiede un autonomo permesso di costruire quando introduce opere nuove e di rilevante consistenza, non previste dal titolo originario, e modifica in modo significativo le caratteristiche qualitative e quantitative dell’intervento.
- La qualificazione di un intervento come nuovo intervento edilizio può fondarsi cumulativamente sulla realizzazione ex novo di opere diverse da quelle autorizzate e sul mutamento della destinazione temporale dell’attività, come il passaggio da un uso stagionale a un’offerta di servizi per l’intero anno.
- Le precedenti autorizzazioni edilizie relative a strutture esistenti non impediscono l’applicazione delle norme urbanistiche e di salvaguardia sopravvenute a un nuovo intervento che ecceda la mera conservazione o manutenzione delle opere già assentite.
- Le norme di salvaguardia dello strumento urbanistico adottato possono essere applicate alle istanze edilizie presentate dopo l’adozione quando il progetto costituisce un nuovo intervento e risulta incompatibile con la disciplina urbanistica adottata.
- In presenza di una decisione edilizia vincolata, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando l’amministrazione abbia comunque esaminato le osservazioni e indicato, anche sinteticamente, la ragione decisiva per cui esse non superano i motivi ostativi già comunicati.
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