Ordinanza n. 36/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 1710 del 26.8.2025 avente ad oggetto “A.G.R.U. – Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Biologo disciplina Patologia Clinica da assegnare alla PMA della ASL BA.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 4.9.2025; - di ogni ulteriore atto o documento ad essi connesso o dipendente, previa, ove occorra, disapplicazione, nei limiti di interesse, dell’art. 40 del D.P.R. n. 483 del 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per due posti di Dirigente Biologo nella disciplina Patologia Clinica da assegnare alla PMA della ASL Bari
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l’ASL Bari ha indetto il concorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e, ove occorrente, la disapplicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 483/1997. La ricorrente, pur essendo laureata in scienze biologiche, iscritta all’Ordine dei Biologi e dotata di esperienza professionale quale embriologa clinica, direttrice scientifica e responsabile di laboratorio presso un centro di PMA, non possiede la specializzazione in Patologia Clinica richiesta dal bando. La contestazione muove dall’assunto che, trattandosi di posti da assegnare alla PMA, l’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare una specifica professionalità di embriologo o ammettere titoli di specializzazione diversi da quello formalmente richiesto, eventualmente derogando al requisito previsto dalla disciplina regolamentare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il concorso fosse finalizzato al reclutamento di dirigenti biologi, e non di embriologi, come risultava dalla nota del Direttore medico f.f. della UOC PMA. L’esigenza di esperienza nel settore della procreazione medicalmente assistita è stata ritenuta adeguatamente garantita dall’oggetto delle prove d’esame, specificamente riferite al settore PMA, nonché dalla valutazione dei titoli. Il giudice ha inoltre escluso una contraddittorietà tra l’assegnazione alla PMA e l’individuazione della disciplina di Patologia Clinica, rilevando che tra le competenze del biologo specializzato in tale disciplina rientrano anche profili diagnostici della medicina della riproduzione e lo studio degli indicatori delle alterazioni alla base di malattie genetiche ereditarie e acquisite. L’assenza di una specializzazione universitaria specificamente denominata PMA non è stata ritenuta sufficiente a giustificare una deroga al requisito minimo della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. n. 483/1997
la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Il requisito della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso costituisce requisito minimo specifico di ammissione; l’assegnazione dei posti a una struttura di PMA e l’esperienza professionale nel settore non consentono, nella fase esaminata, di derogare a tale requisito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti della tutela cautelare, valutati dal TAR mediante sommaria delibazione del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In un concorso per dirigenti biologi, il requisito della specializzazione nella disciplina oggetto della procedura costituisce un requisito minimo specifico di ammissione e non può essere derogato soltanto perché i posti sono destinati a una struttura altamente specialistica o perché il candidato possiede esperienza professionale nel relativo settore.
- L’esperienza professionale richiesta dall’Amministrazione può essere valorizzata attraverso l’oggetto delle prove concorsuali e la valutazione dei titoli, senza che ciò comporti la sostituzione del requisito formale della specializzazione prevista dalla disciplina del concorso.
- L’assegnazione di dirigenti biologi a un’unità operativa di procreazione medicalmente assistita non è, di per sé, incompatibile con l’individuazione della disciplina concorsuale in Patologia Clinica, ove le competenze di quest’ultima comprendano anche profili diagnostici della medicina della riproduzione e delle alterazioni genetiche.
- La mancanza di una specializzazione universitaria specificamente denominata procreazione medicalmente assistita non legittima, da sola, la disapplicazione o la deroga al requisito regolamentare della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
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