Sentenza n. 2131/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. 4 della seduta del 14 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 1 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 943; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con voto insufficiente e conseguente non ammissione alle prove orali, nonché la circolare ministeriale sulle indicazioni operative per la correzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il verbale della commissione esaminatrice che aveva attribuito il voto di 12/30 al proprio elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato e la conseguente non ammissione alle prove orali. Aveva inoltre impugnato, nella parte ritenuta lesiva, la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, contestando l'adeguatezza del voto meramente numerico. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato al Ministero della Giustizia. Il testo non indica ulteriori motivi di illegittimità, poiché il giudizio non è stato deciso nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Pur rilevando l'assenza di una procura speciale a rinunciare al ricorso, il Collegio ha desunto dall'atto depositato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non vi è stata quindi alcuna valutazione nel merito della legittimità del voto, della non ammissione alle prove orali o della circolare ministeriale. Le spese sono state eccezionalmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione e della limitata attività difensiva complessivamente svolta.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza di interesse consente di dichiarare improcedibile il ricorso; nel caso concreto, tale esito è stato desunto dall'atto di rinuncia depositato, nonostante l'assenza di procura speciale a rinunciare.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente manifesta in modo idoneo il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se l'atto non può produrre gli effetti propri della rinuncia per mancanza di procura speciale.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude la decisione sui motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della questione controversa e della limitata attività difensiva svolta.
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