Sentenza n. 4658/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso ex art. 117 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza presentata il 16 maggio 2024 per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna, nonché la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l'adozione di alcun provvedimento finale. L'amministrazione ha depositato una nota del Ministero dell'Università e della Ricerca con cui era stata richiesta un'integrazione documentale, ma non ha dimostrato l'adozione di una determinazione conclusiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, individuando nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'amministrazione competente a concludere il procedimento. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di provvedere, la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine senza un pronunciamento dell'amministrazione. Nel caso concreto erano decorsi sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia i termini specifici dell'art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento di riconoscimento. Il termine complessivo massimo è stato quindi individuato in quattro mesi. La richiesta di integrazione documentale formulata dal Ministero dell'Università e della Ricerca non è stata ritenuta idonea a superare il silenzio, poiché non costituiva un provvedimento finale, conclusivo e definitivo. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a pronunciarsi entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inerzia, il Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Nella decisione del procedimento dovranno essere rispettati i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi richiamati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio il giudice accerta l'illegittimità dell'inerzia e dichiara l'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, conclusivo e definitivo.
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione deve concludere il procedimento entro il termine previsto; il TAR richiama il termine generale di trenta giorni.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le integrazioni, il termine massimo complessivo è di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
La disposizione è richiamata per la denominazione del Ministero dell'Istruzione, individuato quale amministrazione competente a concludere il procedimento.
d.lgs. 206/2007
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, in attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine per provvedere, senza l'adozione di una determinazione finale, sono sufficienti per accertare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo è individuato in quattro mesi.
- La richiesta di integrazione documentale non equivale a un provvedimento conclusivo e non supera il silenzio-inadempimento finché l'amministrazione non adotti una determinazione finale, espressa, conclusiva e definitiva.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice deve ordinare all'amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai pertinenti principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria.
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