Ordinanza n. 2206/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del diniego implicito emesso dall’Autorità consolare d’Italia in Senegal sulla domanda di rilascio di un visto di ingresso per cure mediche/caregiver in favore del sig. -OMISSIS-, fratello del sig. -OMISSIS-, persona totalmente incapace di provvedere a sé stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego implicito dell’Autorità consolare italiana in Senegal sulla domanda di visto per cure mediche/caregiver, con rilascio di un visto di breve durata
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agendo quale amministratore di sostegno di una persona totalmente incapace di provvedere a sé stessa, gravemente e irreversibilmente inferma e ricoverata in Italia, ha impugnato la decisione dell’Ambasciata d’Italia a Dakar che, invece di accogliere la domanda di visto per cure mediche/caregiver presentata dal fratello dell’interessato, gli aveva rilasciato un visto di ingresso di breve durata. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo in astratto possibile il rilascio del visto anche all’accompagnatore di una persona già legittimamente presente in Italia e bisognosa di cure, purché sussistessero gli ulteriori requisiti normativi. L’Amministrazione ha dichiarato la disponibilità a riesaminare la domanda, ma ha dedotto l’impossibilità tecnica di emettere un nuovo visto finché l’interessato fosse in Italia, per la necessità della sua presenza fisica presso l’Ambasciata ai fini dei dati biometrici e dell’apposizione del visto sul passaporto. Ha inoltre sostenuto la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interessato si trovava già in Italia e avrebbe dovuto richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche. Il ricorrente ha contestato tali argomenti, anche evidenziando che la Questura di Verona aveva respinto la domanda di permesso di soggiorno per cure mediche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha escluso che la presenza dell’interessato in Italia impedisca il riesame della domanda, rilevando che l’Amministrazione degli esteri è unitaria e che la procedura può essere svolta presso qualsiasi ufficio competente, compresi gli uffici dell’Amministrazione centrale, purché dotati delle necessarie competenze e attrezzature. Ha inoltre escluso il difetto di interesse, perché il visto per cure mediche ha durata superiore rispetto al visto di breve durata rilasciato dall’Ambasciata, ormai scaduto, e perché il tentativo di ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche era stato respinto dalla Questura. Il Tribunale ha quindi rinnovato l’ordine di riesame, precisando che l’Amministrazione può operare tramite propri uffici presenti sul territorio italiano o con modalità concordate tra le parti, e ha assegnato trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per concludere il riesame. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo; il giudizio è stato rinviato all’udienza del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; la domanda è stata accolta ai fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La presenza dello straniero già sul territorio italiano non impedisce, di per sé, il riesame di una domanda di visto per cure mediche o per accompagnatore, quando l’Amministrazione degli esteri possa organizzare lo svolgimento della procedura presso un proprio ufficio competente, anche diverso dalla sede diplomatica originariamente adita o presso l’Amministrazione centrale.
- La sopravvenuta presenza dello straniero in Italia non determina automaticamente la carenza di interesse all’impugnazione del diniego o del mancato rilascio di un visto per cure mediche quando il visto richiesto abbia durata e contenuto più ampi rispetto al titolo già rilasciato, quest’ultimo sia scaduto e sia stato respinto il diverso titolo di soggiorno richiesto per permanere legalmente nel territorio nazionale.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare il riesame della domanda amministrativa, assegnando all’Amministrazione un termine per concludere il procedimento e lasciandole la scelta delle modalità organizzative compatibili con le competenze e le dotazioni dei propri uffici.
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