Sentenza n. 919/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del decreto della Prefettura di -OMISSIS- - Area I/II Polizia Amministrativa prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, recante “Decreto di revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata – artt. 134 e ss. T.U.L.P.S. e artt. 257 e ss. R.D. 6.5.1940 n. 635 – nei confronti dell’istituto di vigilanza -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota della Guardia di Finanza - Comando Provinciale di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto prefettizio di revoca della licenza, deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio endoprocedimentale: l'Amministrazione avrebbe fondato la revoca su circostanze non contestate nella comunicazione di avvio e non avrebbe adeguatamente considerato le memorie e la documentazione prodotte. Sul piano sostanziale, la ricorrente ha sostenuto che il subentro di un nuovo amministratore unico non determinasse automaticamente la decadenza della licenza, che l'istruttoria sulla situazione economica e contributiva fosse insufficiente e che le irregolarità accertate avrebbero potuto giustificare, al più, la sospensione e non la revoca. Dall'istruttoria erano emersi omessi versamenti di ritenute fiscali e contributi previdenziali, indebite compensazioni con crediti d'imposta inesistenti, irregolarità nelle dichiarazioni fiscali, mancato pagamento di somme dovute ai dipendenti, numerosi pignoramenti e fermi amministrativi, nonché l'esercizio dell'attività dopo il subentro di un amministratore non autorizzato e senza comunicazione della variazione alla Prefettura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondate le censure partecipative, poiché la comunicazione di avvio aveva contestato le irregolarità fiscali, contributive, retributive e nell'erogazione dei servizi, aveva richiesto la relativa documentazione e la società aveva presentato una memoria, della quale l'Amministrazione aveva tenuto conto. Le successive verifiche della Guardia di Finanza avevano confermato e aggravato il quadro già contestato, evidenziando l'assenza di concrete iniziative di risanamento. Il provvedimento era inoltre plurimotivato: ciascuna ragione autonoma era sufficiente a sostenerne la legittimità. Il Collegio ha ritenuto che le gravi e reiterate violazioni degli obblighi fiscali, previdenziali e nei confronti dei dipendenti integrassero i presupposti per la revoca della licenza ai sensi dell'art. 257-quater, comma 3, lett. a), R.D. n. 635/1940. Ha altresì ritenuto autonomamente decisiva la circostanza che il nuovo amministratore unico non fosse stato autorizzato, poiché le autorizzazioni di polizia sono personali e rilasciate intuitu personae sulla base dei requisiti soggettivi, morali e professionali del titolare o del legale rappresentante; pertanto, il subentro di un rappresentante non autorizzato comportava l'esercizio dell'attività in assenza di autorizzazione. La censura di sproporzione è stata respinta: la gravità complessiva delle condotte giustificava la revoca e l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia di autorizzazioni di polizia non risultava viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 8 T.U.L.P.S.
le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge
Il carattere personale dell'autorizzazione impone una verifica dei requisiti soggettivi, morali e professionali del titolare o del legale rappresentante e impedisce il trasferimento automatico del titolo al nuovo amministratore.
art. 257-quater, comma 3, lett. a), R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Prevede la revoca o la sospensione delle licenze quando sia accertato il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente; il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità accertate giustificassero la revoca.
art. 640, comma 2, punto 1, c.p.
È richiamato in relazione alla segnalazione degli amministratori all'autorità giudiziaria per truffa aggravata; il richiamo concorre a descrivere la gravità del quadro istruttorio.
art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Omesso versamento di ritenute certificate
È richiamato quale fattispecie di reato oggetto della comunicazione di notizia di reato trasmessa alla Procura.
art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro
È richiamato in relazione all'indebita compensazione con crediti d'imposta inesistenti, quale elemento del grave quadro di irregolarità posto a fondamento della revoca.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento soddisfa le garanzie partecipative quando individua le principali categorie di irregolarità poste a fondamento del procedimento e consente all'interessato di produrre memorie e documenti; non è necessaria la preventiva contestazione di ogni singolo elemento emerso nell'istruttoria, purché esso sia riconducibile ai fatti e agli interessi già oggetto del contraddittorio.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità dell'atto è assicurata dalla sufficienza di una sola ragione autonoma, adeguatamente accertata e motivata, idonea a sorreggerlo.
- Le gravi e reiterate irregolarità fiscali, previdenziali e retributive di un istituto di vigilanza privata, soprattutto quando incidano sull'affidabilità dell'impresa e sulla regolarità dei servizi e dei rapporti con i dipendenti, possono costituire presupposto sufficiente per la revoca della licenza di polizia.
- Le autorizzazioni di polizia sono personali e rilasciate intuitu personae: il subentro di un nuovo legale rappresentante non autorizzato non consente la prosecuzione automatica dell'attività sulla base della licenza rilasciata al precedente rappresentante, ma richiede una nuova valutazione dei requisiti soggettivi e autorizzatori.
- Nell'esercizio del potere relativo alle autorizzazioni di polizia, la valutazione amministrativa è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti. La revoca è proporzionata quando risulta sorretta da un quadro complessivo di violazioni gravi, reiterate e adeguatamente istruite.
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