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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15684/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo per il contributo ambientale CONAI. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, oltre accessori e spese generali, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un consorzio nazionale aveva chiesto a una società, qualificatasi come autoproduttrice di imballaggi, il pagamento del contributo ambientale CONAI relativo agli acquisti di materia prima effettuati tra il 2013 e il 2018 per l'autoproduzione di imballaggi, per l'importo di euro 407.086,35 oltre accessori. La società aveva proposto opposizione sostenendo che il contributo fosse già stato corrisposto perché incluso nel prezzo delle fatture di acquisto, sebbene non indicato in apposita voce separata. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Milano avevano respinto l'opposizione ritenendo non provato il pagamento del contributo e valorizzando vari elementi indiziari: mancato invio del Modulo 6.4 ai cedenti, assenza di indicazioni in fattura idonee a dimostrare che il contributo fosse compreso nel prezzo, condotta ostativa ai controlli e produzione di una nota di debito verso un fornitore con riferimento al contributo non esposto in fattura per alcuni anni. In cassazione la società ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del regolamento CONAI e dell'onere della prova, sostenendo che, in assenza del Modulo 6.4, non sarebbe stata l'autoproduttrice a dover pagare il contributo e che incombeva sul consorzio provare l'effettiva ignoranza della qualifica da parte dei fornitori; 2) nullità per motivazione contraddittoria, poiché la Corte d'appello avrebbe dato rilievo alla fattura commerciale ma ignorato quelle dei fornitori recanti la dicitura "contributo Conai assolto"; 3) nullità per violazione del contraddittorio, per aver valorizzato d'ufficio il registro IVA; 4) violazione delle regole sulle prove e sul loro ammissibilità, per avere dichiarato inammissibili le istanze istruttorie della società; 5) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle presunzioni, per non avere considerato specifiche contestazioni contenute nell'atto di appello; 6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulle presunzioni, per avere attribuito rilievo a fatti e documenti in modo ritenuto non corretto dalla ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure non investivano integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove; ha inoltre rilevato che i motivi relativi alle prove erano carenti di specificità e di allegazione decisiva, e che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non denunciavano un vero uso di prove non introdotte d'ufficio né un errore di qualificazione del valore probatorio, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso erano formulati come violazioni di legge, nullità e omesso esame, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione contraddittoria è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi complessiva e si risolveva in una critica alla valutazione delle prove.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per la dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso che la valutazione del registro IVA richiedesse un nuovo contraddittorio, poiché il contraddittorio si era già formato in opposizione sulla documentazione prodotta in sede monitoria.

  • art. 183, quarto comma, c.p.c.

    Invocato per lamentare la tardiva valorizzazione del registro IVA; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di contraddittorio e di motivazione, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o pretende di valutarla secondo criteri diversi da quelli normativi; non è censurabile la mera cattiva valutazione del prudente apprezzamento.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come base dell'obbligazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del regolamento CONAI; la Corte non è entrata nel merito della pretesa interpretativa perché il motivo non colpiva l'intera ratio.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra, richiamato nel primo motivo senza accoglimento.

  • art. 1364 c.c.

    Come sopra, richiamato nel primo motivo senza accoglimento.

  • art. 1366 c.c.

    Come sopra, richiamato nel primo motivo senza accoglimento.

  • art. 1374 c.c.

    Come sopra, richiamato nel primo motivo senza accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le censure sulla ripartizione probatoria si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte ha affermato che la doglianza è ammissibile solo contro presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non contro la diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione si può denunciare solo se il giudice fonda la presunzione su fatti storici non idonei o su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non per contestare la diversa inferenza probabilistica adottata dal merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato come preclusione alle censure in cassazione contro la doppia conforme; la ricorrente non ha dimostrato, con specificità, che la decisione d'appello si fosse distaccata da quella di primo grado.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il requisito di specificità del ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva adeguatamente richiamato sentenza di primo grado e atto di appello.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 4 del Regolamento CONAI

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in assenza di conoscenza della qualifica di autoproduttore da parte del cedente, il contributo sarebbe gravato sul produttore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non colpiva la ratio complessiva della decisione di merito.

  • art. 11 del Regolamento CONAI

    Richiamato in relazione ai controlli del CONAI e alla condotta ostativa della società, valorizzata dai giudici di merito.

  • art. 14 dello Statuto CONAI

    Richiamato insieme al regolamento CONAI nel primo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • D.Lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 27, lett. a), n. 1

    Richiamato per la modifica dell'art. 360 c.p.c. e per la disciplina del vizio di motivazione applicabile ai giudizi introdotti dal 1 gennaio 2023.

  • D.Lgs. n. 149/2022, art. 35, comma 5

    Richiamato per la disciplina transitoria applicabile al giudizio.

  • D.Lgs. n. 152/2006, artt. 218, 221 e 224

    Richiamati nel quarto motivo, ma senza rilievo decisivo nella decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La doglianza di violazione dell'onere della prova è scrutinabile solo se si indica con precisione l'errore di diritto nella distribuzione dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
  • La critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o abbia fondato l'inferenza su fatti inidonei; non quando si propone una lettura alternativa degli stessi fatti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il peso attribuito dal giudice a un documento o a una prova, ma solo se si allega che siano state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti o che sia stato attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • Chi censura la mancata ammissione di mezzi istruttori deve allegare specificamente i capitoli di prova, i testi, la decisività del mezzo e la tempestività e ritualità dell'istanza; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la preclusione derivante dalla doppia conforme opera anche quando la parte non dimostri in modo specifico e autosufficiente che la decisione di appello si sia realmente discostata dalla sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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