Cassazione Penale, Sentenza n. 13135/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti (difesi) avevano impugnato la sentenza di appello che aveva riformato in parte la decisione di primo grado. Anna Filomena Minervino deduceva che non poteva essere ritenuta responsabile per la bancarotta documentale perché aveva cessato la carica di presidente del CdA circa sette anni prima del fallimento (1° maggio 2011 vs fallimento 26 aprile 2018) e, pertanto, l'omessa tenuta delle scritture doveva essere imputata agli amministratori succeduti. Giovanni Zerbi deduceva il vizio di motivazione e contestava l'esistenza del necessario elemento soggettivo (dolo specifico o, comunque, la corretta qualificazione del fatto), chiedendo la riqualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice anziché fraudolenta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per vizio di motivazione. Per Minervino ha rilevato che la motivazione di merito non dava elementi chiari e specifici a confutazione della deduzione difensiva circa il periodo di responsabilità e la responsabilità degli amministratori succeduti. Per Zerbi ha rilevato che la Corte territoriale non ha chiarito compiutamente quale sia la qualificazione giuridica confermata (bancarotta fraudolenta generica vs semplice) e non ha adeguatamente trattato la questione dell'elemento soggettivo richiesto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.
Norme richiamate
d. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite ai motivi proponibili in cassazione (limiti del ricorso per cassazione nei termini dell'art. 173 d. att. cod. proc. pen.)
legge fallimentare (legge fall.)
Richiamata nella giurisprudenza citata per la distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale (con dolo specifico) e gli altri profili dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture; la Corte evidenzia la necessità di individuare se si tratti di omessa tenuta con dolo specifico o di mera omissione riconducibile a dolo generico o negligenza
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta documentale nei confronti di un ex amministratore richiede che la motivazione indichi chiaramente che le irregolarità contabili si riferiscono al periodo in cui costui esercitava la carica: se vi è un intervallo temporale significativo tra la cessazione della carica e il fallimento, la corte deve spiegare perché l'omessa tenuta è imputabile all'antecedente amministratore e non ai successori
- Nella distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale (con dolo specifico) e bancarotta documentale semplice, il giudice deve esplicitare e motivare quale sia l'elemento soggettivo ritenuto sussistente (dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o a recare danno ai creditori, vs dolo generico o semplice negligenza) e collegarlo a fatti concreti
- La mera affermazione della "grave omissione" contabile non è sufficiente: il giudice deve indicare elementi di fatto (es. distrazione o occultamento di libri, documenti funzionali a depauperamenti, indici di dissimulazione) che giustifichino la qualificazione per dolo fraudolento
- Se la motivazione della corte distrettuale o d'appello è generica o assertiva e non confuta specificamente le deduzioni difensive (ad es. circa la successione di amministratori e la mancata contestazione al passaggio di consegne), il vizio di motivazione può portare all'annullamento con rinvio per nuovo esame
- In cassazione le censure sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'elemento soggettivo sono rilevanti: la mancata chiarificazione su quale fattispecie penale sia stata definitivamente accertata comporta la necessità di riesame da parte della corte territoriale
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