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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03449/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la motivazione d'appello si fosse limitata a recepire acriticamente le conclusioni della Guardia di Finanza senza un autonomo percorso logico-giuridico; ha inoltre sostenuto che la fattispecie non sarebbe stata integrata perché si trattava di una condotta meramente omissiva e perché l'Agenzia delle Entrate era comunque riuscita ad accertare il reddito e il volume d'affari della società, oltre a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto generico il motivo perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva adeguatamente accertato che l'imputato non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali e non aveva consegnato 35 fatture rinvenute presso tre società destinatarie, sicché la sottrazione, l'occultamento o la distruzione della documentazione non consentivano la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; l'eventuale ricostruzione da parte dell'Agenzia delle Entrate non escludeva il reato, poiché l'impossibilità di ricostruzione non va intesa in senso assoluto. Ha ritenuto infondata anche la censura sul dolo specifico, desumendolo dalla qualifica dell'imputato quale legale rappresentante di una società sconosciuta al fisco e dall'entità dell'evasione, accertata anche induttivamente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Integra il reato l'occultamento o la distruzione di documenti contabili quando la documentazione mancante impedisce la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; l'impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto e può sussistere anche se occorra acquisire i documenti presso terzi o aliunde.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura di legittimità sulla motivazione deve confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata; è inammissibile il motivo generico e reiterativo che si limiti a riproporre le doglianze già vagliate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende solo quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'evento tipico consiste nell'impossibilità di ricostruire reddito o volume d'affari; tale impossibilità non richiede un impedimento assoluto, essendo sufficiente che la ricostruzione debba avvenire tramite acquisizioni esterne o da terzi.
  • La configurabilità del reato non è esclusa dal fatto che l'amministrazione finanziaria sia comunque riuscita a ricostruire i dati economici, se ciò è avvenuto attraverso attività integrative rese necessarie dalla mancata disponibilità della documentazione fiscale.
  • Il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi fattuali quali la totale assenza di dichiarazioni fiscali, la posizione di operatore sconosciuto al fisco e la consistenza dell'evasione riscontrata, anche sulla base di indizi documentali come i salti nella numerazione delle fatture.
  • In cassazione non è ammissibile una doglianza che si limiti a riproporre, senza critica puntuale, argomenti già esaminati dal giudice di appello; il motivo deve misurarsi con la motivazione impugnata e indicarne specificamente le illogicità o violazioni di legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione di documenti contabiliImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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