Cassazione Penale, Sentenza n. 31903/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento relativo a una società, legalmente amministrata da un soggetto e ritenuta gestita di fatto dal ricorrente, era stato disposto un sequestro preventivo per equivalente in relazione all'illecito amministrativo dipendente dai reati presupposto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di gestione illecita di rifiuti, contestati per fatti commessi in Italia e all'estero tra il 30 settembre 2019 e il 20 luglio 2020. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di revoca o di riduzione del sequestro. Il Tribunale del riesame aveva parzialmente riformato il provvedimento, riducendo l'importo sequestrabile da 88.724 euro a 44.362 euro e disponendo la restituzione della somma residua. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p., degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha lamentato il difetto di motivazione sull'individuazione e quantificazione della quota di profitto a lui riferibile, sostenendo che le attività compiute fossero meramente esecutive e riconducibili al ruolo di dipendente, non a quello di gestore di fatto; che il Tribunale non avesse spiegato perché tale qualificazione dovesse incidere sulla quota di profitto; che fosse stata erroneamente ritenuta irrilevante la mancata riscossione di utili; e che il sequestro fosse stato disposto oltre i limiti stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di concorso di persone nel reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso è ammesso ai sensi dell'art. 325 c.p.p. soltanto per violazione di legge, comprendente anche vizi motivazionali radicali tali da rendere la motivazione mancante o meramente apparente, ma non la manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse motivata in modo razionale, coerente e comprensibile. La mancata riscossione di utili è stata correttamente considerata irrilevante, poiché il ricorrente era ritenuto concorrente nel reato presupposto quale gestore di fatto della società, non quale socio, e il profitto non doveva quindi essere parametrato alla quota sociale né escluso per l'assenza di utili distribuiti. Il Tribunale aveva inoltre correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente deve riferirsi alla quota di profitto conseguita da ciascun concorrente, senza solidarietà passiva; soltanto quando tale quota non sia individuabile è legittima la ripartizione in parti uguali. Poiché non era possibile quantificare il profitto specificamente percepito dal ricorrente, la riduzione del sequestro alla metà dell'importo complessivo, pari a 44.362 euro, è stata ritenuta legittima.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio
Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, inclusi i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o apparente, ma non la manifesta illogicità della motivazione.
art. 125 c.p.p.
obbligo di motivazione dei provvedimenti
Nel caso concreto non è stata ravvisata una motivazione mancante o apparente, poiché l'ordinanza impugnata esponeva un percorso argomentativo razionale e coerente.
art. 321 c.p.p.
La misura cautelare reale è stata ritenuta legittima quanto all'importo rideterminato dal Tribunale del riesame.
art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001
La confisca, e il sequestro preventivo a essa finalizzato, devono essere rapportati al profitto riferibile al soggetto interessato.
art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è soggetto ai limiti derivanti dalla necessaria individuazione del profitto confiscabile.
art. 452-quaterdecies c.p.
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Reato presupposto dell'illecito amministrativo contestato alla società.
art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006
gestione illecita di rifiuti
Reato presupposto richiamato nella contestazione a carico della società.
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese processuali
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001
responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o vantaggio
Norma richiamata nella contestazione dell'illecito amministrativo della società.
art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001
soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione
Norma richiamata nella contestazione dell'illecito amministrativo della società.
art. 25-undecies d.lgs. n. 231 del 2001
Norma che collega i reati ambientali indicati alla responsabilità amministrativa dell'ente.
art. 28 d.lgs. n. 231 del 2001
vicende modificative dell'ente
Norma richiamata nella provvisoria contestazione dell'illecito amministrativo.
art. 49, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
principio di proporzionalità delle pene
Richiamato dalla difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 27 Cost.
principi in materia di responsabilità e pena
Richiamato dalla difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro preventivo o probatorio, la violazione di legge comprende gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o apparente; non è invece deducibile la mera manifesta illogicità della motivazione.
- La mancata percezione di utili societari non esclude né riduce automaticamente il profitto riferibile al concorrente nel reato presupposto quando la sua responsabilità sia fondata sul ruolo di gestore di fatto della società, anziché sulla qualità di socio.
- In caso di concorso di persone nel reato, la confisca e il sequestro preventivo per equivalente devono essere limitati alla quota di profitto conseguita da ciascun concorrente, con esclusione della solidarietà passiva; soltanto se la quota individuale non è individuabile è legittima la ripartizione in parti uguali.
- La qualificazione del soggetto come gestore di fatto, anziché come socio o dipendente, può rilevare per individuare il titolo della partecipazione al reato e per escludere che la quota di profitto sia parametrata alla partecipazione societaria.
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