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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1510 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la sentenza della C.T.R. Campania che aveva ritenuto legittimo l'accertamento sintetico del maggior reddito per gli anni 2002-2005. L'accertamento derivava dall'acquisto di un immobile nel 2006, del valore di Euro 428.093,00, imputato presuntivamente in quote di un quinto all'anno, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5. La ricorrente sosteneva che la spesa fosse stata finanziata anche con redditi e disponibilità patrimoniali della suocera e del coniuge, inclusi redditi agrari e disinvestimenti, e che tali elementi dovessero essere sufficienti a superare o ridurre la presunzione. Denunciava inoltre giudicato interno, violazione delle regole sull'onere della prova, omessa pronuncia e mancato scomputo dei redditi del 2006 e degli altri redditi familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e condannato la contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 8.500, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha stabilito che la mera dimostrazione dell'esistenza di redditi percepiti da altri membri del nucleo familiare non è sufficiente a superare l'accertamento sintetico. Il contribuente deve documentare l'entità, la durata del possesso e, secondo circostanze oggettive e documentabili, la riferibilità di tali somme alla spesa contestata. È stata inoltre esclusa la necessità di sottrarre dal valore dell'investimento il complesso dei redditi familiari relativi all'intero quinquennio: la presunzione opera sull'intero esborso, ripartito in quote costanti, salvo prova contraria riferita alle singole annualità o alla concreta destinazione delle somme.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6

    La spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente può provare che il maggior reddito deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, documentandone entità e durata del possesso.

    L'acquisto di un bene di rilevante valore costituisce elemento presuntivo di maggiore capacità contributiva. La presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente mediante documentazione concreta, quantitativa e temporale, non con la sola allegazione dell'esistenza di redditi familiari.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

    L'Amministrazione può fondare l'accertamento sintetico su elementi indiziari qualificati, come una rilevante spesa patrimoniale, mentre il contribuente deve fornire elementi contrari altrettanto specifici e documentati.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    Una volta dimostrato il fatto-indice della maggiore capacità contributiva, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti contrari idonei a giustificare la spesa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

    La regola deve essere coordinata con la natura impugnatoria del processo tributario: le ragioni dell'atto impositivo restano acquisite al giudizio salvo rinuncia espressa dell'Amministrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto dell'eccezione risulta implicitamente dalla decisione e dall'adozione di una tesi incompatibile con la pretesa del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 2909

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.

    Il giudicato non copre necessariamente ogni valutazione probatoria o ricostruzione fattuale contenuta nella motivazione, se tali elementi non costituiscono il preciso oggetto della decisione.

Massime di principio

  • Nel redditometro o accertamento sintetico fondato su una spesa patrimoniale, l'Amministrazione deve dimostrare la spesa-indice; il contribuente deve poi fornire una prova documentale specifica della provenienza delle somme.
  • Non basta dimostrare che il coniuge, un genitore o altro familiare disponeva di redditi: occorre provare entità, durata del possesso e concreta destinazione delle somme al pagamento della spesa contestata.
  • Estratti conto, documentazione bancaria, atti di disinvestimento e tracciabilità dei pagamenti sono particolarmente rilevanti per dimostrare che le somme erano effettivamente disponibili e non solo transitate sui conti.
  • La presunzione del vecchio art. 38, comma 5, opera sull'intero importo dell'investimento, distribuito in quote costanti nell'anno dell'acquisto e nei quattro precedenti; non si calcola sottraendo globalmente tutti i redditi familiari del quinquennio.
  • La prova contraria può operare per la singola annualità oppure dimostrare che l'intero investimento è stato finanziato con redditi esenti o soggetti a ritenuta conseguiti in uno specifico anno.
  • I redditi di natura agraria o comunque provenienti da altri membri della famiglia non sono automaticamente idonei a giustificare la spesa del contribuente: conta la prova della disponibilità effettiva e della destinazione delle somme.
  • Nel processo tributario, una valutazione di fatto contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado non forma necessariamente giudicato interno se non rappresenta uno specifico punto decisorio.

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