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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, nr. -OMISSIS- di prot. adottato del -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato sospeso per dieci mesi dal servizio nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202101171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dal servizio per dieci mesi irrogata all'esito di procedimento disciplinare di stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per dieci mesi, deducendo anzitutto la violazione dei termini previsti dall'art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010 e dagli artt. 1040 e 1041 d.P.R. 90/2010. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe conosciuto i fatti già il 29 maggio 2020 e avrebbe contestato gli addebiti soltanto l'11 febbraio 2021, oltre il termine complessivo di 240 giorni. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1346 e 1352 d.lgs. 66/2010 e degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, sostenendo che la contestazione degli addebiti non avrebbe indicato con sufficiente precisione le norme violate, l'autorità competente, il responsabile del procedimento, il termine di conclusione e il termine per le difese. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1355, comma 5, e 1371 d.lgs. 66/2010 e del principio del ne bis in idem, assumendo di essere stato sanzionato due volte per i medesimi fatti: prima con sette giorni di consegna di rigore per l'assunzione di sostanze dopanti e poi con la sospensione per dieci mesi. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1393 d.lgs. 66/2010, della direttiva ministeriale sulle procedure disciplinari e l'eccesso di potere, sostenendo che il procedimento disciplinare non avrebbe dovuto attendere l'acquisizione degli atti penali, essendo vigente il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai termini, ha ritenuto che il dies a quo per gli accertamenti preliminari coincida con il rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli atti penali per fini amministrativi, avvenuto il 21 ottobre 2020, e non con la data della perquisizione. Gli accertamenti si sono conclusi il 31 dicembre 2020, dopo 71 giorni, e la contestazione degli addebiti è stata notificata l'11 febbraio 2021, dopo ulteriori 42 giorni: i termini di legge sono quindi stati rispettati. Il secondo motivo è stato respinto perché la contestazione descriveva dettagliatamente la condotta e i doveri militari violati, consentendo un'effettiva difesa; inoltre, l'eventuale omessa indicazione dell'autorità competente, del responsabile del procedimento e dei termini procedimentali avrebbe determinato, in assenza di concreto pregiudizio, una mera irregolarità non invalidante. Il terzo motivo è stato respinto perché le due sanzioni riguardavano condotte diverse: la prima concerneva l'assunzione di sostanze dopanti senza prescrizione, già conosciuta dopo la perquisizione; la seconda riguardava la compravendita delle sostanze, emersa soltanto con l'acquisizione degli atti d'indagine dopo il nulla osta giudiziario. Non vi è stata quindi doppia sanzione per il medesimo fatto. Il quarto motivo è stato respinto poiché il procedimento disciplinare non era stato sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale, ma era stato avviato tempestivamente dopo il rilascio del nulla osta e l'acquisizione degli atti dai quali erano emersi ulteriori fatti disciplinarmente rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari

    La contestazione deve intervenire entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari; il termine decorre secondo il dies a quo individuato dalla disciplina applicabile e dalla conoscenza utile dei fatti da parte dell'autorità competente.

  • art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale fondamento del termine per la conclusione degli accertamenti preliminari.

  • art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. 90/2010

    180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente

    Il termine per gli accertamenti preliminari decorre, nel caso esaminato, dal rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli atti penali per finalità amministrative.

  • art. 1352 d.lgs. 66/2010

    Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

    La contestazione è legittima quando descrive la condotta e la riconduce ai doveri di servizio e disciplina militare, anche attraverso l'indicazione dei doveri lesi.

  • art. 1355, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso

    La disposizione è stata esaminata insieme al divieto di duplicazione sanzionatoria, ma non trova applicazione quando le contestazioni riguardano condotte diverse, conosciute dall'Amministrazione in momenti differenti.

  • art. 1371 d.lgs. 66/2010

    Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.

    Il ne bis in idem disciplinare opera solo quando le sanzioni riguardano il medesimo fatto; non impedisce sanzioni distinte per condotte autonome, anche se collegate al medesimo contesto.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Richiamato con riguardo ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale; il giudice ha ritenuto tempestivo l'avvio disciplinare dopo l'acquisizione degli atti penali utilizzabili.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, senza che il giudice ravvisasse una violazione invalidante.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quanto al contenuto della comunicazione di avvio; il giudice ha ritenuto comunque adeguate le informazioni fornite e non invalidanti le eventuali omissioni residue.

  • art. 5, comma 2, l. 241/1990

    In assenza di designazione del responsabile del procedimento, il responsabile è individuato nel funzionario preposto all'unità organizzativa; l'omessa indicazione nominativa costituisce, di regola, mera irregolarità salvo concreto pregiudizio.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinari di stato a carico di militari, il termine per gli accertamenti preliminari decorre dalla conoscenza utile dei fatti da parte dell'autorità competente; quando gli elementi decisivi risultano da atti di un procedimento penale, tale conoscenza può coincidere con il rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli atti per finalità amministrative.
  • La contestazione degli addebiti è idonea a garantire il diritto di difesa quando descrive in modo sufficientemente dettagliato la condotta contestata e i doveri disciplinari ritenuti violati, consentendo all'incolpato di comprendere il rimprovero e di approntare le proprie difese.
  • L'omessa indicazione nella contestazione disciplinare del responsabile del procedimento, dell'autorità competente, dei termini di conclusione o di ulteriori informazioni procedimentali determina, in assenza di un concreto pregiudizio per la difesa, una mera irregolarità non invalidante.
  • Il divieto di doppia punizione previsto dall'art. 1371 d.lgs. 66/2010 opera soltanto quando le sanzioni riguardano il medesimo fatto; esso non impedisce l'irrogazione di sanzioni distinte per condotte autonome, anche se emerse nell'ambito della medesima indagine e riferite a sostanze o vicende collegate.
  • L'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale non impedisce all'Amministrazione di acquisire previamente gli atti penali quando questi contengano elementi necessari per individuare ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti, purché il procedimento disciplinare sia avviato tempestivamente dopo il rilascio del nulla osta e l'acquisizione degli atti utilizzabili.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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