Sentenza n. 1187/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 836/2024 emessa dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, il 23.4.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta docente per l’importo di 2.500 euro
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta in suo favore l’attribuzione della carta docente per l’importo nominale di 2.500 euro, da utilizzare per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Deduceva il decorso del termine di legge, la mancata esecuzione della pronuncia e chiedeva, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere corrisposto, in data 18 dicembre 2025, i voucher relativi alle annualità 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il TAR ha ritenuto pacifica l’avvenuta ottemperanza e ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa; per la restante metà sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, con condanna al pagamento di 600 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le finalità per le quali deve essere attribuita e utilizzata la carta docente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, all’obbligo imposto da una sentenza passata in giudicato, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre per la parte residua il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- Nel liquidare le spese in controversie seriali e di bassa complessità, il giudice può tener conto della limitata complessità della causa e della serialità del contenzioso.
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