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Ordinanza

Ordinanza n. 1051/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-RM/L/Q/2023/105300 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma il 15/09/2025 e notificato in data 23/10/2025; - di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202600718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, ritenendo che le nuove determinazioni amministrative, consistenti nell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e nell'adozione di un nuovo preavviso di revoca, avessero fatto venir meno l'interesse attuale alla sospensione dell'efficacia dell'atto originariamente impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta relativo a un'istanza di lavoro subordinato. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha riferito di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla difesa della ricorrente, notificando contestualmente un nuovo preavviso di revoca del nulla osta.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.

  • Autotutela decisoria

    L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, seguito dall'adozione di un nuovo preavviso di revoca, ha determinato l'improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza dell'interesse alla sospensione dell'atto non più vigente.

Massime di principio

  • La domanda cautelare avente a oggetto un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato, facendo venir meno l'interesse attuale alla sua sospensione.
  • L'adozione, dopo l'annullamento dell'atto originario, di un nuovo preavviso relativo al medesimo procedimento non mantiene attuale l'interesse alla sospensione cautelare del provvedimento ormai rimosso, salva la possibilità di impugnare gli atti successivi nei modi e nei termini previsti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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