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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7978/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per furto in abitazione ma ha riconosciuto l'aggravante della violenza sulle cose non valorizzata in primo grado. Denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius (erroneamente richiamato) e, soprattutto, che l'applicazione dell'aggravante ha reso non rilevato il decorso del termine di prescrizione (reato commesso il 31/12/2012). Sostiene quindi che la Corte d'appello non poteva applicare un'aggravante non adottata dal Tribunale, essendo il gravame proposto soltanto dall'imputato.

La decisione

La Corte (Cassazione) ha ritenuto il motivo fondato: ha chiarito la distinzione fra poteri di cognizione e poteri decisori del giudice d'appello secondo l'art. 597 c.p.p., e che nel caso in esame, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'applicazione dell'aggravante da parte della Corte d'appello era estranea alla devoluzione conseguente all'impugnazione del solo imputato. Esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, il termine massimo di prescrizione (tenuto conto della cornice edittale vigente all'epoca del fatto) risultava pari a 7 anni e 6 mesi; senza sospensioni, la prescrizione si è estinta il 30/06/2020, anteriore alla sentenza impugnata. Pertanto la Cassazione ha escluso l'aggravante e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    «L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»; "Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale"

    L'art. 597 delimita la cognizione devoluta al giudice d'appello (comma 1) e i limiti dei suoi poteri decisori (commi 2-5). Se l'appello è proposto solo dall'imputato opera il divieto di reformatio in peius (comma 3): il giudice non può aggravare la posizione dell'imputato applicando nuove circostanze o pene più gravi, salvo le eccezioni espressamente previste (comma 5) e i casi di intervento d'ufficio ammessi dal codice.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come norma che consente la pronuncia di cause di non punibilità di ufficio; nel caso si è ritenuto che non sussistessero elementi tali da giustificare una pronuncia ex art. 129, comma 2, che avrebbe potuto incidere diversamente sull'esito.

  • art. 69 c.p.

    Citato in relazione al giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti: l'art. 69 disciplina il confronto tra attenuanti e aggravanti ai fini della determinazione della pena.

Massime di principio

  • Se l'appello è proposto solo dall'imputato, la cognizione devoluta al giudice d'appello è limitata ai punti indicati nei motivi di impugnazione: il giudice d'appello non può applicare di propria iniziativa aggravanti non valutate in primo grado, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento.
  • Occorre distinguere tra divieto di reformatio in peius (divieto di peggiorare la posizione dell'imputato) e principio devolutivo: l'applicazione di una nuova aggravante da parte del giudice d'appello, quando il pubblico ministero non ha impugnato, è contraria al principio devolutivo e annullabile.
  • In presenza di un'aggravante introdotta illegittimamente in appello, va sempre verificata la prescrizione del reato una volta esclusa quell'aggravante: l'esito della verifica può portare all'estinzione del reato per prescrizione e all'annullamento senza rinvio.
  • La riqualificazione giuridica del fatto è ammessa solo se rientra nei limiti di competenza per materia e nella devoluzione derivante dai motivi di impugnazione; non legittima, da sola, l'applicazione di nuove aggravanti che incidano negativamente sull'imputato quando questi è il solo appellante.
  • Se il pubblico ministero propone appello, il giudice d'appello dispone di poteri più ampi e può anche aumentare la pena o riconoscere aggravanti non valutate in primo grado; la situazione è quindi assai diversa rispetto all'appello proposto solo dall'imputato.
  • Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare la cornice edittale vigente al momento del fatto, eventuali sospensioni e il giorno in cui il termine si è estinto; l'eventuale riconoscimento illegittimo di circostanze che aumentano la pena può incidere sul computo e sull'eventuale estinzione per prescrizione.

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