Cassazione Civile, Ordinanza n. 20809/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività per cinque giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, in conseguenza di plurime violazioni, commesse nell’arco di un quinquennio, dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale. Il contribuente ha impugnato l’atto e il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso; in appello la decisione è stata confermata, con riduzione della sanzione a tre giorni sulla base della minima entità degli importi non documentati. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 7, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che il giudice di merito avesse confuso la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo con una generica rideterminazione della sanzione; 2) violazione dell’art. 7, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, per aver la CTR ritenuto sufficiente, quale circostanza giustificativa della riduzione, la sola modestia degli scontrini non emessi, senza considerare il complessivo impianto normativo; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere il giudice d’appello individuato il criterio di riduzione della sanzione nella sola esiguità degli importi omessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non potesse limitarsi a richiamare la sproporzione tra tributo evaso e sanzione, ma dovesse indicare e descrivere le circostanze concrete che rendono manifesta tale sproporzione; inoltre, nella commisurazione della sanzione, occorre considerare tutti i parametri previsti dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 (gravità della violazione, condotta successiva, personalità dell’agente e condizioni economico-sociali), cosa che nel caso concreto non era avvenuta.
Norme richiamate
art. 12, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
prevede la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di ripetute violazioni dell’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale
art. 7, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la determinazione della sanzione deve considerare gravità della violazione, condotta dell’agente, opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, personalità e condizioni economiche e sociali
art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la riduzione fino alla metà del minimo è possibile solo in presenza di circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; il giudice deve dar conto di tali circostanze e non può limitarsi a constatare la sproporzione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono stati invocati come parametri di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sul contenuto della decisione nel processo tributario
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo non può essere disposta in modo automatico o meramente equitativo: il giudice deve individuare e spiegare le circostanze concrete che rendono manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione.
- La sola esiguità dell’importo evaso o degli scontrini non emessi non basta, da sola, a giustificare la riduzione della sanzione se non è accompagnata da una motivazione che colleghi tale dato alle circostanze previste dalla legge.
- La commisurazione della sanzione amministrativa tributaria deve essere effettuata sulla base di una valutazione complessiva dei criteri legali di graduazione, inclusi gravità della violazione, condotta successiva dell’autore, sua personalità e condizioni economico-sociali.
- Una sentenza che si limiti ad affermare la sproporzione tra sanzione e tributo, senza indicare i concreti elementi fattuali su cui tale giudizio si fonda, è censurabile per motivazione insufficiente o apparente.
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