Cassazione Civile, Ordinanza n. 12684/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di numerosi ex dipendenti del Gruppo ENEL, e di alcuni superstiti aventi causa, di continuare a fruire della riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica prevista dalla disciplina collettiva applicabile nel corso del rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva ritenuto legittimi la disdetta comunicata da ENEL il 12 ottobre 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con cessazione del beneficio dal 31 dicembre 2015. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. per contestare la validità del recesso unilaterale dell’azienda, e dell’art. 1387 c.c. in relazione alla rappresentatività sindacale rispetto alle posizioni dei pensionati; con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lamentavano l’omesso esame della documentazione che, a loro dire, attestava la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, richiamando il principio di fedeltà ai precedenti in una serie di controversie analoghe già decise nel 2023. Ha ritenuto che l’agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva/corrispettiva, perché non collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, ma inserita nel più ampio regolamento collettivo del rapporto. Ha inoltre escluso che i ricorrenti vantassero un diritto quesito al mantenimento del beneficio: si trattava di una mera aspettativa alla conservazione di una disciplina collettiva più favorevole, suscettibile di essere modificata o disdettata. Di conseguenza, il recesso unilaterale di ENEL da una regolamentazione collettiva a tempo indeterminato è stato considerato legittimo. Nel dispositivo, tuttavia, la Corte ha enunciato la formula di rito "dichiara inammissibile il ricorso" e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
richiamato per contestare il recesso unilaterale dal regolamento collettivo, ma la Corte ha ritenuto legittima la disdetta di un contratto collettivo a tempo indeterminato non assistito da termine finale predeterminato
art. 1373 c.c.
invocato sulla facoltà di recesso; la Corte ha ricondotto la disdetta alla regola generale di estinzione dei rapporti di durata a tempo indeterminato
art. 1387 c.c.
richiamato con riguardo alla rappresentatività dei sindacati rispetto ai pensionati; la censura non è stata accolta
art. 360, n. 5, c.p.c.
utilizzato per denunciare omesso esame di documenti; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza
art. 36 Cost.
esclusa la sua applicabilità all’agevolazione tariffaria, perché il beneficio non è stato qualificato come componente retributiva
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per fondare il rinvio ai precedenti della Corte in controversie analoghe
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per porre a carico dei ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 15 d.l. n. 333/1992
menzionato nel contesto della trasformazione dell’ENEL da ente pubblico economico a società per azioni
art. 359/1992
richiamata in relazione alla trasformazione dell’ENEL, come risultante dal dato normativo menzionato nella motivazione
d.lgs. n. 79/1999
citato come fonte del processo di liberalizzazione del mercato elettrico
d.l. n. 73/2007
richiamato per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico
L. n. 125/2007
richiamata in conversione del d.l. n. 73/2007
d.l. n. 333/1992 convertito in L. n. 359/1992
menzionato per descrivere la trasformazione societaria dell’ENEL
d.l. n. 73/2007 convertito in L. n. 125/2007
menzionato per descrivere il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico
Massime di principio
- L’agevolazione tariffaria riconosciuta in sede collettiva ai dipendenti di un’impresa elettrica, quando non sia collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non ha natura retributiva in senso proprio e non è protetta dall’art. 36 Cost. come componente della retribuzione.
- Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina precedente può essere sostituita da quella nuova, salvo espressa clausola di salvaguardia.
- Un beneficio previsto da accordi collettivi a tempo indeterminato può essere oggetto di disdetta unilaterale, purché non si traduca in una perpetuità del vincolo incompatibile con la funzione della contrattazione collettiva e nel rispetto di buona fede e correttezza.
- I pensionati o superstiti che abbiano fruito di una disciplina collettiva più favorevole vantano, di regola, una mera aspettativa al mantenimento del beneficio, non un diritto quesito, se il diritto non sia già entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di una fase esaurita del rapporto.
- La qualificazione fiscale di una erogazione come reddito da lavoro non è decisiva per stabilirne la natura nel rapporto di lavoro, poiché la rilevanza tributaria risponde a finalità proprie e non vincola automaticamente l’interpretazione civilistica dell’istituto.
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