Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12684/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di numerosi ex dipendenti del Gruppo ENEL, e di alcuni superstiti aventi causa, di continuare a fruire della riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica prevista dalla disciplina collettiva applicabile nel corso del rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva ritenuto legittimi la disdetta comunicata da ENEL il 12 ottobre 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con cessazione del beneficio dal 31 dicembre 2015. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. per contestare la validità del recesso unilaterale dell’azienda, e dell’art. 1387 c.c. in relazione alla rappresentatività sindacale rispetto alle posizioni dei pensionati; con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lamentavano l’omesso esame della documentazione che, a loro dire, attestava la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, richiamando il principio di fedeltà ai precedenti in una serie di controversie analoghe già decise nel 2023. Ha ritenuto che l’agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva/corrispettiva, perché non collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, ma inserita nel più ampio regolamento collettivo del rapporto. Ha inoltre escluso che i ricorrenti vantassero un diritto quesito al mantenimento del beneficio: si trattava di una mera aspettativa alla conservazione di una disciplina collettiva più favorevole, suscettibile di essere modificata o disdettata. Di conseguenza, il recesso unilaterale di ENEL da una regolamentazione collettiva a tempo indeterminato è stato considerato legittimo. Nel dispositivo, tuttavia, la Corte ha enunciato la formula di rito "dichiara inammissibile il ricorso" e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per contestare il recesso unilaterale dal regolamento collettivo, ma la Corte ha ritenuto legittima la disdetta di un contratto collettivo a tempo indeterminato non assistito da termine finale predeterminato

  • art. 1373 c.c.

    invocato sulla facoltà di recesso; la Corte ha ricondotto la disdetta alla regola generale di estinzione dei rapporti di durata a tempo indeterminato

  • art. 1387 c.c.

    richiamato con riguardo alla rappresentatività dei sindacati rispetto ai pensionati; la censura non è stata accolta

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di documenti; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza

  • art. 36 Cost.

    esclusa la sua applicabilità all’agevolazione tariffaria, perché il beneficio non è stato qualificato come componente retributiva

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per fondare il rinvio ai precedenti della Corte in controversie analoghe

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per porre a carico dei ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 15 d.l. n. 333/1992

    menzionato nel contesto della trasformazione dell’ENEL da ente pubblico economico a società per azioni

  • art. 359/1992

    richiamata in relazione alla trasformazione dell’ENEL, come risultante dal dato normativo menzionato nella motivazione

  • d.lgs. n. 79/1999

    citato come fonte del processo di liberalizzazione del mercato elettrico

  • d.l. n. 73/2007

    richiamato per il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico

  • L. n. 125/2007

    richiamata in conversione del d.l. n. 73/2007

  • d.l. n. 333/1992 convertito in L. n. 359/1992

    menzionato per descrivere la trasformazione societaria dell’ENEL

  • d.l. n. 73/2007 convertito in L. n. 125/2007

    menzionato per descrivere il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico

Massime di principio

  • L’agevolazione tariffaria riconosciuta in sede collettiva ai dipendenti di un’impresa elettrica, quando non sia collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non ha natura retributiva in senso proprio e non è protetta dall’art. 36 Cost. come componente della retribuzione.
  • Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina precedente può essere sostituita da quella nuova, salvo espressa clausola di salvaguardia.
  • Un beneficio previsto da accordi collettivi a tempo indeterminato può essere oggetto di disdetta unilaterale, purché non si traduca in una perpetuità del vincolo incompatibile con la funzione della contrattazione collettiva e nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • I pensionati o superstiti che abbiano fruito di una disciplina collettiva più favorevole vantano, di regola, una mera aspettativa al mantenimento del beneficio, non un diritto quesito, se il diritto non sia già entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di una fase esaurita del rapporto.
  • La qualificazione fiscale di una erogazione come reddito da lavoro non è decisiva per stabilirne la natura nel rapporto di lavoro, poiché la rilevanza tributaria risponde a finalità proprie e non vincola automaticamente l’interpretazione civilistica dell’istituto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.