Sentenza n. 1313/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di rilascio e sgombero di un fabbricato abitativo, adottato dopo l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordine comunale di sgombero dell'immobile, deducendone la nullità ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Hanno sostenuto che il Comune avesse esercitato un potere non previsto dall'ordinamento, disponendo il rilascio in qualità di preteso proprietario e al di fuori dei poteri repressivi edilizi disciplinati dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Hanno inoltre contestato che l'immobile potesse qualificarsi come bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, affermando che l'Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente agire con gli ordinari strumenti civilistici. La controversia si inseriva in una vicenda nella quale il diniego di condono e il precedente ordine di demolizione erano stati impugnati, senza successo in primo grado, con appello ancora pendente. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'ordine di sgombero è stato adottato sul presupposto dell'acquisizione automatica dell'immobile al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Una volta verificatosi l'effetto traslativo ope legis, il Comune agisce nella qualità di proprietario del bene e non nell'esercizio di un potere autoritativo di vigilanza o repressione edilizia. La pretesa al rilascio e allo sgombero attiene quindi a un diritto soggettivo inerente al rapporto dominicale e ai rapporti privatistici di gestione del bene patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. La stessa prospettazione dei ricorrenti, secondo cui l'ordine sarebbe stato adottato in funzione della qualità proprietaria del Comune e al di fuori del procedimento repressivo edilizio, confermava il difetto di giurisdizione amministrativa. Il TAR ha precisato altresì che il precedente proprietario, dopo l'acquisizione ipso iure, non è più legittimato a proporre azioni dirette alla conservazione del bene non più appartenente al suo patrimonio. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., anche per richiedere la tutela cautelare necessaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità dell'atto non è stata esaminata nel merito, poiché la controversia è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione ordinaria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'inottemperanza all'ordine di demolizione determina automaticamente l'acquisizione del manufatto abusivo e dell'area di sedime al patrimonio comunale; gli atti successivi relativi alla gestione del bene acquisito riguardano un rapporto proprietario di natura privatistica.
art. 11 c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le regole sulla translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando un immobile abusivo è stato acquisito automaticamente al patrimonio comunale per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, gli atti successivi con cui il Comune ne chiede il rilascio o lo sgombero, agendo quale proprietario, attengono alla gestione privatistica del bene e sono devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Dopo l'acquisizione ope legis dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, il precedente proprietario non può esercitare azioni dirette alla conservazione o alla tutela dominicale del bene, non essendo più titolare della relativa posizione proprietaria.
- La controversia resta attribuita al giudice amministrativo quando è in discussione l'esercizio di poteri autoritativi repressivi in materia edilizia; appartiene invece al giudice ordinario quando l'Amministrazione agisce successivamente all'acquisizione come titolare del diritto di proprietà e fa valere una pretesa al rilascio fondata sul rapporto dominicale.
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