Cassazione Civile, Ordinanza n. 32515/2024 del 14/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (dirigente scolastico)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dirigente scolastica assegnata all'estero a percepire la retribuzione di posizione. La domanda originaria era stata accolta o comunque favorevolmente coltivata nel merito dal giudice di merito, ma la sentenza impugnata è stata censurata perché aveva ritenuto dovuto tale emolumento anche per il periodo antecedente al sopravvenuto CCNL 7.8.2024. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente sosteneva, in sintesi, che la disciplina collettiva e quella primaria non consentissero di escludere la voce retributiva in questione; la Corte di cassazione ha però valorizzato la specialità dell'art. 48, comma 4, e la sua compatibilità con il quadro normativo, affermando che, fino alla sopravvenienza del nuovo CCNL, ai dirigenti scolastici in servizio all'estero quell'emolumento non spettava. Ha quindi considerato anche lo ius superveniens del CCNL 7.8.2024, applicabile al periodo controverso, che ha introdotto espressamente il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del contratto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti della sopravvenienza normativa collettiva: ha ritenuto non spettante la retribuzione di posizione per il periodo anteriore all'anno scolastico 2024/2025, ma spettante a decorrere da tale anno fino al 31.8.2025, in applicazione del CCNL 7.8.2024 sopravvenuto e rilevato d'ufficio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando il diritto alla percezione dell'indennità/retribuzione di posizione nei limiti temporali indicati. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza e per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 37 CCNL 2000/2001
lettera a), lettera d), lettere b), c) ed e)
La Corte lo considera quale disposizione della 'struttura della retribuzione' dei dirigenti scolastici, in cui lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione sono voci distinte; gli 'assegni' rilevanti per il servizio all'estero sono individuati dalle voci contrattuali, salvo diversa previsione.
art. 48, comma 4, CCNL 2000/2001
È ritenuto valido e speciale; la clausola limitativa è compatibile con la normativa primaria e impedisce, fino alla successiva contrattazione, il riconoscimento della voce rivendicata ai dirigenti scolastici in servizio all'estero.
art. 658 c.c.
Richiamato come norma primaria cui la disciplina contrattuale può apportare deroghe consentite, secondo la Corte, nell'ambito del rapporto tra legge e contrattazione collettiva.
art. 29 c.c.
Richiamato insieme all'art. 658 c.c. quale disposizione primaria che non esclude la possibilità di regolazione derogatoria da parte del CCNL di area.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato per affermare che il trattamento economico del pubblico impiego privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva.
art. 40 ss. d.lgs. n. 165 del 2001
Conferma il ruolo centrale della contrattazione collettiva nella determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati.
art. 31, comma 3, CCNL 7.8.2024
a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 ... la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero
Costituisce ius superveniens: introduce ex novo il diritto al mantenimento della retribuzione di posizione all'estero e ne fissa la decorrenza all'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del contratto.
art. 30 CCNL 7.8.2024
Richiamato solo come fonte del fondo a carico del quale grava la retribuzione di posizione mantenuta all'estero.
art. 2, comma 2, CCNL 7.8.2024
Richiamato per affermare che il CCNL può regolare la decorrenza dei propri effetti.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è rimesso primariamente alla contrattazione collettiva, sicché una clausola del CCNL può validamente disciplinare o limitare la spettanza di determinate voci retributive, se ciò non contrasta con la normativa primaria.
- Quando il contratto collettivo distingue espressamente tra stipendio tabellare, retribuzione di posizione e altre voci, non è consentito sovrapporre tali emolumenti né ricavare automaticamente la spettanza di una voce solo perché rientra nel complessivo trattamento economico.
- La previsione contrattuale che, in tema di servizio all'estero, esclude o limita una determinata voce retributiva è interpretata come speciale rispetto alla disciplina generale e resta efficace fino a quando una successiva contrattazione non la modifichi espressamente.
- Lo ius superveniens contrattuale sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione deve essere considerato d'ufficio se pertinente all'oggetto del giudizio e ai motivi di impugnazione.
- Se il nuovo CCNL introduce un diritto prima non previsto e ne fissa espressamente la decorrenza, la spettanza va riconosciuta solo dal momento indicato dalla fonte sopravvenuta, senza estenderla ai periodi anteriori.
- In presenza di accoglimento solo parziale per sopravvenienza normativa e novità della questione, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza in parte e dal carattere non ancora consolidato dell'interpretazione.
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