Sentenza del 29/09/2020 n. 20592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado e accertato maggior reddito d'impresa, IRES, IRAP e IVA per il 2006 in seguito a verifica fiscale. La società contestava la decisione della CTR ritenendo carente, insufficiente e contraddittoria la motivazione, denunciando errore nell'uso delle presunzioni tratte da documentazione extracontabile (files e prospetti cartacei rinvenuti presso la società) e lamentando omissione di esame di documenti prodotti nel primo grado non riprodotti in cassazione; deduceva inoltre violazioni delle norme probatorie e di merito (mancato riconoscimento di costi, errata determinazione IVA e temporizzazione dei componenti di reddito).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi di cassazione: la CTR ha motivato congruamente la decisione ritenendo provata la contabilita' 'in nero' sulla base di documentazione extracontabile (files, prospetti cartacei con ordini, copie di assegni) trovata presso la contribuente, utilizzando un procedimento logico-inferenziale fondato su presunzioni di gravita', precisione e concordanza previste dall'art. 39 DPR 600/1973. La Corte ha inoltre rilevato difetti di specificità e di riproduzione documentale nel ricorso (omessa riproduzione di documenti rilevanti), e ha escluso l'erroneità procedurale e di diritto denunciata; ha respinto le eccezioni relative alla capacità contributiva e alla determinazione dell'IVA in quanto non risultavano efficacemente riproposte in appello. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione per complessivi Euro 10.000,00 oltre spese prenotate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d)
articolo 39, comma 1, lettera d)
La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo della 'contabilità in nero' come fonte di presunzioni idonee all'accertamento fiscale se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tali presunzioni, una volta fondate su elementi rinvenuti (files, prospetti, assegni), spostano l'onere probatorio sul contribuente per confutarle.
Codice Civile, articolo 2697
Riguarda l'onere della prova: la Corte ha confermato che, avendo l'Amministrazione fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, incombe al contribuente l'onere di provare il contrario; la mancata produzione di prove idonee è valutata negativamente.
Codice Civile, articolo 2727
Regime probatorio e valore della scrittura privata e degli atti: la Corte ha richiamato i principi in materia di prova documentale e la necessità di efficacia probatoria di documenti prodotti in giudizio.
Costituzione, articolo 53
Richiamato dalla contribuente per contestare la violazione del principio di capacità contributiva, ma la Corte ha ritenuto la censura non adeguatamente formulata e non provata, per cui la dedotta violazione è stata respinta.
Codice Civile, articolo 2709
La Corte ha interpretato la nozione di scritture contabili in senso ampio, includendo anche documenti e appunti extracontabili che registrino in termini quantitativi o monetari gli atti d'impresa, e li ha ritenuti utili come elementi indiziari.
Codice di Procedura Civile, articolo 360
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Norme invocate per i motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato infondate le censure per vizio di motivazione e per errori di diritto/procedura, rilevando anche profili di inammissibilità per difetto di specificità e per tentativo di riesame in fatto.
Massime di principio
- Documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente (files, prospetti, appunti, copie di assegni) può costituire 'contabilità in nero' e formare fondamento per accertamenti fiscali se le presunzioni risultano gravi, precise e concordanti.
- Una volta che l'Amministrazione esibisce indizi gravi, precisi e concordanti, l'onere probatorio grava sul contribuente: è essenziale produrre in giudizio prove concrete e specifiche per confutare le presunzioni.
- In sede di cassazione il ricorrente deve riprodurre nei motivi le parti documentali essenziali su cui fonda la doglianza; il mero richiamo ai documenti prodotti in grado senza riproduzione e senza indicazione puntuale può determinare l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
- Eccezioni processuali o di fatto non opportunamente formulate o non specificamente riproposte in grado di appello rischiano di essere considerate assorbite o non efficaci per ottenere il riformamento della decisione.
- Il Processo Verbale di Constatazione (PVC) e le annotazioni dei verificatori, pur essendo atti endoprocedimentali, possono essere richiamati come fonte di elementi probatori nell'ambito del complesso probatorio se il loro contenuto risulta confermato dalla documentazione rinvenuta.
- Per contestare efficacemente un accertamento basato su presunzioni è necessario sia dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate sia, eventualmente, proporre una diversa e documentata ricostruzione dei costi e dei ricavi (inclusa la prova di documenti contabili autentici).
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