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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22753 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata per il mancato pagamento di crediti tributari relativi agli anni 1998 e 1999. Il contribuente lamentava la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento presupposti. In Cassazione, Equitalia ha sostenuto che il contribuente non avesse adeguatamente riproposto in appello la censura relativa ai vizi propri, in particolare alla notificazione delle cartelle, dopo che tale questione era rimasta assorbita in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale di Equitalia, ritenendo che il contribuente, non essendo stato totalmente vittorioso in primo grado, avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo d'appello sulla nullità della notifica delle cartelle. La semplice riproposizione incidentale della questione non era sufficiente. La CTR aveva quindi deciso ultra petita disponendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sulla base di una censura non validamente devoluta al giudice d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio per ulteriori accertamenti e la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10, 14, 19 e 59

    Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, le parti del processo tributario, gli atti impugnabili e i poteri del giudice; la Corte ha distinto la responsabilità dell'Agenzia delle Entrate da quella del concessionario per gli atti di rispettiva competenza.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 20, 22, 53, 54 e 56

    Le norme regolano le modalità di proposizione e notificazione dei ricorsi e degli appelli, nonché l'obbligo di riproporre espressamente le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite.

  • Art. 343 c.p.c.

    La parte non totalmente vittoriosa deve riproporre tempestivamente, con specifica censura, le domande o i motivi rimasti assorbiti, in particolare dopo la proposizione dell'impugnazione della controparte.

  • Art. 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione specifica di una statuizione o di una questione assorbita può determinare giudicato implicito e precludere la successiva contestazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e dei motivi ritualmente proposti; la decisione su una questione non validamente devoluta integra ultrapetizione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Artt. 24 e 111 Cost.

    La Corte richiama il principio della ragione più liquida, che consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, per esigenze di economia e celerità processuale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione della mancata o invalida notificazione di una cartella deve essere proposta contro il concessionario della riscossione, quale soggetto competente per tale atto, mentre i vizi dell'avviso di accertamento riguardano l'ente impositore.
  • La parte che non ha ottenuto piena vittoria in primo grado deve riproporre in appello, con un motivo specifico e non con un semplice richiamo, ogni domanda o censura rimasta assorbita o non esaminata.
  • Se la controparte propone appello incidentale su una questione collegata, la parte interessata deve riproporre tempestivamente e formalmente le proprie difese e domande, secondo le regole dell'art. 343 c.p.c.; un accenno incidentale può non essere sufficiente.
  • Il giudice d'appello non può fondare la decisione su un motivo non ritualmente devoluto: in tal caso la sentenza può essere cassata per ultrapetizione.
  • L'impugnazione di un atto della riscossione richiede di verificare distintamente sia i vizi propri dell'atto, sia i vizi degli atti presupposti, indicando per ciascuno il soggetto legittimato e formulando domande autonome e specifiche.

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