Cassazione Penale, Sentenza n. 22453/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in più motivi: 1) presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado relativo alla mancata indicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante la motivazione la ritenesse applicabile; 2) mancata applicazione e mancata motivazione circa le attenuanti generiche (doglianza principale accolta in parte); 3) impugnazione della utilizzabilità degli esiti dell'alcoltest per mancata/regolare omologazione dell'etilometro (certificato rilasciato dal CSRPAD anziché dalla Direzione generale della MCTC) e per possibile malfunzionamento a causa della bassa temperatura; 4) richiesta di riclassificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. a) (tasso inferiore) in ragione dell'attendibilità contestata dell'etilometro; 5) applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. In sintesi la difesa ha contestato in particolare la validità dell'omologazione e il funzionamento dello strumento e ha chiesto riduzione/estinzione della responsabilità o, comunque, una più lieve qualificazione e beneficio di non punibilità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per la parte eccedente e ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'omologazione e al malfunzionamento dell'etilometro (terzo motivo) nonché la richiesta di diversa qualificazione del reato (quarto motivo) e la domanda di applicazione dell'art. 131-bis (quinto motivo). Ha considerato inammissibile il primo motivo relativo all'errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado (l'errore riguarda il dispositivo del Tribunale e non è correggibile da questa Corte). Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla mancata decisione sulle attenuanti generiche: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione e decisione sulla concessione delle attenuanti generiche e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio esclusivamente sul punto del trattamento sanzionatorio. La declaratoria di responsabilità resta irrevocabile; pertanto la condanna sostanziale (reato ai sensi dell'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, con tassi alcolemici rilevati di 1,84 g/l e 1,88 g/l) è confermata.
Norme richiamate
art. 186 cod. della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
art. 186, commi 2, lett. c) e 2 sexies
Il tasso alcolemico rilevato (1,84 g/l e 1,88 g/l) eccede il limite previsto per la lett. c) (1,5 g/l), quindi la condotta integra la fattispecie aggravata; l'accertamento etilometrico, ritenuto attendibile in mancanza di prove concrete di malfunzionamento, è idoneo a fondare la condanna
d.m. 22 maggio 1990, n. 196 (art. 3, comma 1 e allegati)
«Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (CSRPAD)»
La normativa attribuisce al CSRPAD il compito delle verifiche tecniche e al Ministero la formale omologazione del tipo; la Corte richiede che la contestazione della regolarità dell'omologazione sia sostenuta da elementi concreti e non da mere asserzioni generiche
art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
il comma 6 dispone che la Direzione generale della M.C.T.C. omologhi il tipo degli etilometri sulla base delle verifiche e prove effettuate dal CSRPAD; il comma 7 e 8 prevedono verifiche preventive e periodiche presso il CSRPAD e il ritiro in caso di esito negativo
La procedura di omologazione e le verifiche periodiche previste non impongono che l'accusa debba allegare immediatamente tutti i documenti di omologazione: il difensore deve allegare elementi che rendano credibile un dubbio concreto sul funzionamento o sulla regolarità delle verifiche
allegato al d.m. n. 196/1990 (requisiti tecnici degli etilometri)
paragrafo 6.2.2: "valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove" minimo 0 gradi e massimo 40 gradi Celsius; paragrafo 3.8: autoverifica di buon funzionamento prima e dopo le misure e non fornire risultati se è rilevata una anomalia
Gli etilometri sono testati per funzionare in un intervallo 0-40°C, ma sono dotati di procedure di autodiagnosi che impediscono la fornitura di risultati se rilevata un'anomalia; l'assenza di prova di autodiagnosi anomala o di guasto concreto rende attendibile la misura
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per tenuità richiede una valutazione complessiva e dettagliata di tutte le circostanze fattuali e soggettive; nel caso di tassi elevati e condotta di guida pericolosa la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa
art. 624 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio non altera la declaratoria di responsabilità, la quale è dichiarata irrevocabile
Massime di principio
- La mera contestazione formale dell'omologazione o dell'accreditamento dei centri che effettuano le verifiche non è sufficiente: l'imputato deve allegare elementi concreti e specifici idonei a far dubitare del buon funzionamento o della regolarità delle verifiche sull'apparecchio
- Se l'etilometro ha proceduto alla misura ed ha superato le autoverifiche previste dal disciplinare (autodiagnosi), e non è prodotto alcun elemento tecnico che ne dimostri il malfunzionamento, i risultati sono presumibilmente utilizzabili
- I limiti operativi indicati nelle norme (es. 0-40°C) indicano le condizioni in cui lo strumento è testato: non implicano automaticamente inutilizzabilità in condizioni estreme, soprattutto se lo strumento effettua autodiagnosi che impediscono la rilevazione di risultati non affidabili
- La prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche può rientrare nella materia della prova tecnica, ma l'onere di allegazione sposta sul difensore la necessità di produrre dati/specifiche tecniche per mettere in dubbio l'accertamento
- Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità), è richiesta una valutazione complessiva e bilanciata: tassi alcolemici elevati e condotte di guida che hanno creato pericolo ostano all'applicazione della causa speciale di non punibilità
- Se la sentenza di merito omette di decidere su circostanze rilevanti per il trattamento sanzionatorio (es. attenuanti generiche), la Corte di legittimità può annullare limitatamente a tale omissione e rinviare per nuovo giudizio sul punto senza rimettere in discussione la responsabilità sostanziale
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