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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22453/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in più motivi: 1) presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado relativo alla mancata indicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante la motivazione la ritenesse applicabile; 2) mancata applicazione e mancata motivazione circa le attenuanti generiche (doglianza principale accolta in parte); 3) impugnazione della utilizzabilità degli esiti dell'alcoltest per mancata/regolare omologazione dell'etilometro (certificato rilasciato dal CSRPAD anziché dalla Direzione generale della MCTC) e per possibile malfunzionamento a causa della bassa temperatura; 4) richiesta di riclassificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. a) (tasso inferiore) in ragione dell'attendibilità contestata dell'etilometro; 5) applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. In sintesi la difesa ha contestato in particolare la validità dell'omologazione e il funzionamento dello strumento e ha chiesto riduzione/estinzione della responsabilità o, comunque, una più lieve qualificazione e beneficio di non punibilità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per la parte eccedente e ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'omologazione e al malfunzionamento dell'etilometro (terzo motivo) nonché la richiesta di diversa qualificazione del reato (quarto motivo) e la domanda di applicazione dell'art. 131-bis (quinto motivo). Ha considerato inammissibile il primo motivo relativo all'errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado (l'errore riguarda il dispositivo del Tribunale e non è correggibile da questa Corte). Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla mancata decisione sulle attenuanti generiche: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione e decisione sulla concessione delle attenuanti generiche e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio esclusivamente sul punto del trattamento sanzionatorio. La declaratoria di responsabilità resta irrevocabile; pertanto la condanna sostanziale (reato ai sensi dell'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, con tassi alcolemici rilevati di 1,84 g/l e 1,88 g/l) è confermata.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

    art. 186, commi 2, lett. c) e 2 sexies

    Il tasso alcolemico rilevato (1,84 g/l e 1,88 g/l) eccede il limite previsto per la lett. c) (1,5 g/l), quindi la condotta integra la fattispecie aggravata; l'accertamento etilometrico, ritenuto attendibile in mancanza di prove concrete di malfunzionamento, è idoneo a fondare la condanna

  • d.m. 22 maggio 1990, n. 196 (art. 3, comma 1 e allegati)

    «Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (CSRPAD)»

    La normativa attribuisce al CSRPAD il compito delle verifiche tecniche e al Ministero la formale omologazione del tipo; la Corte richiede che la contestazione della regolarità dell'omologazione sia sostenuta da elementi concreti e non da mere asserzioni generiche

  • art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    il comma 6 dispone che la Direzione generale della M.C.T.C. omologhi il tipo degli etilometri sulla base delle verifiche e prove effettuate dal CSRPAD; il comma 7 e 8 prevedono verifiche preventive e periodiche presso il CSRPAD e il ritiro in caso di esito negativo

    La procedura di omologazione e le verifiche periodiche previste non impongono che l'accusa debba allegare immediatamente tutti i documenti di omologazione: il difensore deve allegare elementi che rendano credibile un dubbio concreto sul funzionamento o sulla regolarità delle verifiche

  • allegato al d.m. n. 196/1990 (requisiti tecnici degli etilometri)

    paragrafo 6.2.2: "valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove" minimo 0 gradi e massimo 40 gradi Celsius; paragrafo 3.8: autoverifica di buon funzionamento prima e dopo le misure e non fornire risultati se è rilevata una anomalia

    Gli etilometri sono testati per funzionare in un intervallo 0-40°C, ma sono dotati di procedure di autodiagnosi che impediscono la fornitura di risultati se rilevata un'anomalia; l'assenza di prova di autodiagnosi anomala o di guasto concreto rende attendibile la misura

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per tenuità richiede una valutazione complessiva e dettagliata di tutte le circostanze fattuali e soggettive; nel caso di tassi elevati e condotta di guida pericolosa la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio non altera la declaratoria di responsabilità, la quale è dichiarata irrevocabile

Massime di principio

  • La mera contestazione formale dell'omologazione o dell'accreditamento dei centri che effettuano le verifiche non è sufficiente: l'imputato deve allegare elementi concreti e specifici idonei a far dubitare del buon funzionamento o della regolarità delle verifiche sull'apparecchio
  • Se l'etilometro ha proceduto alla misura ed ha superato le autoverifiche previste dal disciplinare (autodiagnosi), e non è prodotto alcun elemento tecnico che ne dimostri il malfunzionamento, i risultati sono presumibilmente utilizzabili
  • I limiti operativi indicati nelle norme (es. 0-40°C) indicano le condizioni in cui lo strumento è testato: non implicano automaticamente inutilizzabilità in condizioni estreme, soprattutto se lo strumento effettua autodiagnosi che impediscono la rilevazione di risultati non affidabili
  • La prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche può rientrare nella materia della prova tecnica, ma l'onere di allegazione sposta sul difensore la necessità di produrre dati/specifiche tecniche per mettere in dubbio l'accertamento
  • Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità), è richiesta una valutazione complessiva e bilanciata: tassi alcolemici elevati e condotte di guida che hanno creato pericolo ostano all'applicazione della causa speciale di non punibilità
  • Se la sentenza di merito omette di decidere su circostanze rilevanti per il trattamento sanzionatorio (es. attenuanti generiche), la Corte di legittimità può annullare limitatamente a tale omissione e rinviare per nuovo giudizio sul punto senza rimettere in discussione la responsabilità sostanziale

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